Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 10 settembre 2004
Il provvedimento annotato offre uno spunto di riflessione su un problema che si presenta frequentemente nella pratica. Com’è noto, ai sensi dell’art. 2304 c.c “I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”.
La portata del principio di preventiva escussione del patrimonio sociale richiesta dall’art. 2304 c.c. è stata chiarita dall’ordinanza in oggetto, sulla scia dell’insegnamento della suprema Corte (ex multis Cass. n. 4810/1984, Cass. n. 4752/1984 e Cass. n. 4606/1983).
Il giudicante ha ritenuto, infatti, che il creditore sociale possa direttamente pretendere il pagamento dai singoli soci illimitatamente responsabili, senza previamente esperire l’azione esecutiva nei confronti del patrimonio della società, a condizione che risulti aliunde dimostrata l’inidoneità di detta azione esecutiva al soddisfacimento non solo totale , ma neppure parziale delle ragioni del credito.
Nel caso di specie, l’esonero dall’obbligo della preventiva escussione, cioè di esperire l’azione esecutiva nei confronti del debitor debitoris (la società di persone) emergeva dal fatto che risultava, per tabulas, come lo stesso non vantasse alcun patrimonio immobiliare o mobiliare e fosse di fatto soggetto commercialmente inattivo.