Merita di essere segnalata una novità introdotta con il recente D.L. 12 settembre 2014, n. 132 in tema di misure urgenti per snellire il processo e risolvere il problema dell’arretrato civile.
Un’ importante innovazione riguarda, come si diceva più sopra, specificamente l’individuazione del foro di competenza per l’espropriazione forzata dei crediti.
L’art. 19, comma 1, d.l. 132/14, cit., infatti, ha abrogato l’art. 26, comma 2, c.p.c. che, per tale tipo di procedura esecutiva, affermava la competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitor debitoris; è stato, ora, inserito un nuovo art. 26- bis, c.p.c., che radica la competenza in esame presso il giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore principale.
La novella rappresenta, dunque, un importante passo avanti nella disciplina del pignoramento dei crediti, quantomeno per le ipotesi statisticamente più numerose, consentendo di radicare tutte le procedure esecutive pur afferenti a diversi crediti (magari verso terzi residenti in comuni ricompresi in circoscrizioni o financo distretti diversi) in un unico e medesimo foro, quello della residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, assicurando una scelta più ampia e un concreto risparmio di costi a favore del creditore procedente.