Cassazione civile Sentenza 18/11/2011, n. 24332
La Suprema Corte conferma, nell’ambito di una singolare e complessa vicenda successoria, che la proposizione dell’azione di petizione ereditaria determina l’acquisizione definitiva della qualità di erede operando come accettazione tacita.
A seguito del decesso di un facoltoso cittadino italiano, che però risultava titolare di molteplici proprietà anche in Venezuela, si apre una successione testamentaria che, secondo le ultime volontà dello stesso, avrebbe dovuto beneficiare esclusivamente due cittadini del paese sudamericano.
In realtà, però, alcuni potenziali eredi legittimi, un fratello e due nipoti di figli di fratelli premorti, contestano la validità del testamento .
La vicenda, però, ha un esito abbreviato in quanto i due nipoti concludono con gli eredi testamentari una transazione, che porta all’estinzione di tutti e due i giudizi in essere (uno promosso davanti a giudice italianio ed uno nanti ad autorità venezuelana), con cui i cittadini sudamericani rinunciano alla loro condizione di eredi testamentari e i nipoti stessi dichiarano di trasferire ai primi, dietro corrispettivo, determinati beni immobili e mobili.
A questo punto, si inserisce nella vicenda un avvocato italiano che, dichiarandosi beneficiato dal fratello del de cuius di un legato testamentario avente per oggetto tutte le proprie partecipazioni societarie, pretende che fra queste ve ne siano anche alcune in relazione alla successione apertasi all’inizio di questa vicenda.
Questi promuove un giudizio nei confronti dei nipoti che hanno concluso la transazione e della società che è stata oggetto di accordi in essa contenuti sostenendo che, pur non avendo il suo dante causa partecipato all’accordo transattivo, deve comunque considerarsi destinatario di una quota di eredità.
I giudici della Suprema Corte non possono far altro che osservare che gli eredi testamentari avevano, a tutti gli effetti della legge italiana, accettato tacitamente l’eredità nel momento in cui avevano promosso azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ. davanti al giudice italiano e che, come noto, una volta conseguito il titolo di erede lo stesso non può più venir meno. Il principio è pacifico tant’è che i giudici richiamano “ex multis” un precedente di legittimità (Cass. 4 maggio 1999, n. 4414), ribadendo in maniera inequivoca che, la rinuncia di cui alla più volte richiamata transazione, aveva chiaramente avuto come corrispettivo il trasferimento di alcuni beni immobili e mobili in virtù dell’esclusivo consenso dei nipoti ex fratre del de cuius e che quindi nessun ruolo aveva in essa svolto il fratello rimasto inerte.