Non è infrequente che tra persone legate da vincolo di parentela e non solo, avvengano trasferimenti di denaro o altri valori a titolo gratuito, per mera liberalità.
Da quando poi è invalsa la prassi di compiere operazioni mediante home banking comodamente operando dalla consolle del computer o tramite smartphone, si assiste al trasferimento con bonifico di denaro o altri strumenti finanziari ( e cosìpure titoli, mediante bancogiro) con crescente frequenza, senza che di tali atti siano soppesate le implicazioni dal punto di vista giuridico.
Ebbene, le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a dirimere un contrasto fonte di conflittualità e di incertezze, hanno stabilito che simili operazioni, a meno che non si tratti di trasferimenti di modico valore, devono essere considerate vere e proprie donazioni in forma diretta e perciò nulle in difetto di un atto pubblico di donazione (alla presenza di testimoni) tra beneficiante e beneficiario.
Nella fattispecie ad una banca era stato impartito l’ordine di trasferire valori mobiliari (per l’importo di circa 241.000,00 euro) da un uomo, malato, a favore di una donna con la quale aveva un rapporto sentimentale, la quale lo aveva curato durante la malattia.
Apertasi la successione ab intestato, la figlia del de cuius chiedeva, per la quota di un terzo che le spettava per legge sul patrimonio ereditario, la restituzione del valore degli strumenti finanziari, ammontanti complessivamente, alla data dell’esecuzione dell’operazione, a Euro 241.040, sulla scorta del presupposto della nullità del negozio siccome privo della forma solenne richiesta per la validità della donazione.
Il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado riteneva che il negozio rientrasse nel perimetro delle liberalità indirette e, come tale, svincolato da ogni formalismo.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della C. d’Appello sulla scorta del principio sopra enunciato, ritenendo che non di una donazione indiretta si è trattato, bensì di una donazione tipica, seppure a esecuzione indiretta, da cui la necessità della forma dell’atto pubblico (ex art. 782 c.c.)
Per il testo integrale della sentenza vedansi: