Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ALFA s.r.l., ha convenuto in giudizio XX e le società Beta s.r.l e Nuovi Gamma s.a.s., chiedendo che l’adìto Tribunale, previo accertamento del compimento da parte dei convenuti di attività di concorrenza sleale, boicottaggio e sottrazione/utilizzazione di informazioni aziendali riservate a norma degli artt. 2598 n. 3 c.c. e 98-99 CPI, inibisse ai convenuti, secondo le rispettive vesti e qualità, la prosecuzione degli illeciti sopra indicati con particolare riferimento ai file e/o disegni tecnici relativi all’attacco da scialpinismo denominato “NX” progettato e prodotto dall’attrice ed illecitamente attribuiti all’attacco Haereo GO progettato, prodotto, commercializzato e pubblicizzato dai convenuti, ordinando il ritiro dal commercio di tale ultimo prodotto, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, al pagamento di una penale pecuniaria per ogni violazione delle disposte inibitorie e pubblicazione della emananda sentenza.
Il Tribunale di Bologna ha ritenuto insufficiente la misura adottata dalla società attrice, consistente nella conservazione dei disegni tecnici contestati in un computer privato, ad uso esclusivo dell’ex socio-amministratore e progettista, dotato di password.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Trib. Bologna, Sez. Spec. Propr. Industr. ed Intell. 9/2/2010), il codice della proprietà industriale (D.lvo n. 30/05, all’art. 98), considera meritorie di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete.
Si tratta, quindi, di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, per ciò, sforzi o investimenti.
Ebbene il Tribunale felsineo ha giudicato la misura di protezione non sufficiente in quanto la società si è avvalsa di uno strumento privato, in dotazione esclusiva del soggetto che aveva partecipato alla realizzazione dei disegni, e non, invece, di un strumento informatico aziendale, che, in quanto avrebbe potuto essere “direttamente gestibile e controllabile dalla società”.
Il giudice di prime cure, tuttavia, nella fattispecie ha ravvisato la configurabilità della concorrenza sleale, in quanto le informazioni oggetto di rivelazione al concorrente avevano comunque natura riservata, stante la relativa non facile accessibilità, ed il loro utilizzo che aveva attribuito al concorrente un indebito vantaggio. Ha quindi ribadito, secondo un l principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che costituisce atto di concorrenza sleale per violazione dei principî della correttezza professionale la condotta, potenzialmente dannosa, volta a carpire notizie riservate, anche non costituenti segreto industriale, relative ai processi produttivi e alle sostanze utilizzate per realizzare un dato prodotto da parte di un’impresa concorrente, senza necessità di accertare la presenza di prodotti simili sul mercato (Cass. Civ. Sez. I, 20/01/2014, n. 1100).
V’è da riferire, infine, che lo stesso giudice non ha accolto domanda risarcitoria formulata da parte della società attrice, a causa della mancanza di sufficienti allegazioni e prove atte a dimostrare i danni sofferti.
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina – Presidente Relatore
dott.ssa Anna Maria Rossi – Giudice
dott.ssa Daria Sbariscia – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1658/2012 promossa da:
ALFA RACE S.R.L. (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. MACCAGNANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI N. 24 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MACCAGNANI MASSIMO.
ATTORE
contro
BETA S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. NICOLINI GIOVANNI, dell’avv. BELLAN FEDERICO (BLLFRC73M23L219L), dell’avv. MASETTI ZANNINI DE CONCINA ALESSANDRO e dell’avv. CARTELLA ROBERTO (CRTRRT68R31H501E), elettivamente domiciliato in VIA DELL’INDIPENDENZA 27 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. NICOLINI GIOVANNI.
CONVENUTO
XX (C.F.).
NUOVI GAMMA S.A.S. DI R.R. & C. (C.F. ***).
CONVENUTI/CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ALFA Race s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, XX e le società Beta s.r.l. Unipersonale e Nuovi Gamma s.a.s. di R. R. & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, chiedendo che l’adìto Tribunale, previo accertamento del compimento da parte dei convenuti di attività di concorrenza sleale, boicottaggio e sottrazione/utilizzazione di informazioni aziendali riservate a norma degli artt. 2598 n. 3 c.c. e 98-99 CPI, inibisse ai convenuti, secondo le rispettive vesti e qualità, la prosecuzione degli illeciti sopra indicati con particolare riferimento ai file e/o disegni tecnici relativi all’attacco da scialpinismo denominato “NX” progettato e prodotto dall’attrice ed illecitamente attribuiti all’attacco Haereo GO progettato, prodotto, commercializzato e pubblicizzato dai convenuti, ordinando il ritiro dal commercio di tale ultimo prodotto, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, al pagamento di una penale pecuniaria per ogni violazione delle disposte inibitorie e pubblicazione della emananda sentenza.
L’attrice, in particolare, esponeva che, come accertato all’esito del procedimento cautelare promosso ante causam, la società Beta s.r.l., avvalendosi dell’opera dell’ing. XX, ex amministratore e socio della società ALFA Race s.r.l., nonché coprogettista dell’attacco denominato “NX”, aveva sottratto ed utilizzato informazioni tecnico-aziendali riservate inerenti a quest’ultimo prodotto al fine di impiegarli nella realizzazione e commercializzazione, in tempi estremamente brevi, di un attacco da scialpinismo tecnicamente sovrapponibile al primo in quanto riproduttivo delle medesime caratteristiche funzionali, tecniche e di design di quest’ultimo.
Lamentava, quindi, l’attrice che le condotte poste in essere dai convenuti le avevano provocato un ingente pregiudizio patrimoniale, conseguente soprattutto alla illegittima sottrazione di quote di mercato inaspettatamente attuata dalla società Beta s.r.l. in pochi mesi in un settore di mercato per questa del tutto nuovo, sfruttando la pluriennale attività di studio, progettazione e produzione in precedenza svolta da ALFA Race s.r.l., nonché un rilevante danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione della sua immagine commerciale consolidatasi in virtù della notorietà e rinomanza raggiunta dai suoi prodotti nei circuiti agonistici nazionali ed internazionali.
Si costituiva in giudizio la convenuta Beta s.r.l., la quale, contestando la fondatezza delle argomentazioni svolte dall’attrice, concludeva chiedendo l’integrale reiezione delle domande ex adverso formulate.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dei convenuti Nuovi Gamma s.a.s. e XX, il G.I., espletati gli incombenti di cui all’art. 183 c.p.c., ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dall’attrice, disponendo altresì c.t.u.
Infine, all’udienza del 5/3/2015, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente dare atto che la società attrice, anche alla luce dei provvedimenti resi dall’intestato Tribunale in sede cautelare ante causam, non ha reiterato nel presente giudizio di merito le argomentazioni in precedenza svolte a sostegno delle dedotte responsabilità degli allora resistenti ed odierni convenuti a titolo di contraffazione di brevetto e di modello comunitario non registrato, di violazione del divieto legale di concorrenza e di concorrenza sleale per imitazione servile, limitandosi a riproporre unicamente quelle volte all’accertamento e alla declaratoria della responsabilità dei convenuti a titolo di concorrenza sleale per utilizzazione parassitaria di informazioni aziendali riservate e boicottaggio ex art. 2598 n. 3 c.c., nonché, nonostante le contrarie statuizioni assunte dal Giudice della cautela, quella a titolo di sottrazione ed uso di dati ed informazioni aziendali segrete di cui agli artt. 98-99 CPI.
Precisato nei termini suddetti il thema decidendum, appare evidente come le deduzioni e le domande qui (ri)proposte dall’attrice, soprattutto quelle in punto di appropriazione e sfruttamento di informazioni aziendali ex artt. 2598 n. 3 c.c. e 98-99 CPI, presuppongano, tra l’altro, il positivo accertamento del carattere riservato e/o segreto dei dati tecnico-aziendali di proprietà dell’attrice ed asseritamente sottratti e trasferiti, in modo illegittimo e scorretto, all’interno del ciclo produttivo della convenuta Beta s.r.l. a seguito e per l’effetto del passaggio alle dipendenze di quest’ultima dell’ex amministratore e socio di ALFA Race s.r.l., ing. XX.
A fronte di siffatte deduzioni, la società convenuta Beta s.r.l. ha, a sua volta, asserito che i particolari tecnici che, secondo lo stesso Giudice della cautela, sarebbero confluiti nell’attacco Haereo Go da essa progettato e prodotto, in realtà, erano noti e, quindi, facevano parte del c.d. stato della tecnica, già in epoca antecedente la data di realizzazione, presentazione e commercializzazione di tale ultimo prodotto, evidenziando, peraltro, come lo stesso Tribunale adìto in sede cautelare avesse escluso ogni ipotesi di contraffazione e, quindi, di interferenza tecnico-giuridica dell’attacco c.d. “Beta” rispetto all’ambito di tutela rivendicato dal brevetto nella titolarità dell’attrice, sia pure con motivazione ritenuta dalla stesa convenuta contraddittoria rispetto alla affermata concorrenza sleale per sottrazione ed utilizzazione di notizie aziendali riservate.
Infatti, secondo la tesi prospettata dalla convenuta, i particolari tecnici dell’attacco NX di ALFA Race s.r.l., asseritamente presenti nell’attacco Hareo Go, prototipato e presentato nel periodo ottobre-dicembre 2009, erano pubblici e da tempo diffusi nel settore di riferimento, e, quindi, avrebbero già fatto parte dell’arte nota o stato della tecnica, quantomeno a far data dalla pubblicazione della domanda di brevetto N. MO 2007 A 000365 del 28.11.2007 relativa al predetto attacco NX, avvenuta nel mese di maggio 2009.
A quest’ultimo riguardo, la convenuta ha precisato come la realizzazione del suddetto trovato fosse stata il frutto dell’attività inventiva svolta (anche) dall’ing. XX nel dicembre 2008 e maggio 2009, il quale, per ciò, sciogliendo ogni vincolo con ALFA Race (luglio 2009) e transitando subito dopo alle dipendenze di Beta s.r.l. nel corso della seconda metà dell’anno 2009, altro non avrebbe fatto che impiegare legittimamente nel suo nuovo rapporto di collaborazione professionale, il patrimonio di conoscenze ed esperienze professionali precedentemente maturato anche durante il legame socio-lavorativo con ALFA Race s.r.l.
Fatte queste premesse, per quel che concerne il primo profilo di responsabilità dedotto dall’attrice, come noto, l’illecito delineato dai citati artt. 98 e 99 CPI postula, in primo luogo, l’esistenza di dati, notizie ed informazioni aziendali, di natura tecnica e/o commerciale, dotate dei requisiti della segretezza intesa come loro non facile accessibilità da parte degli esperti ed operatori del settore di riferimento, della loro rilevanza economica e, infine, della loro sottoposizione a misure idonee a mantenerle segrete.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Trib. Bologna, Sez. Spec. Propr. Industr. ed Intell. 9/2/2010), il codice della proprietà industriale (D.lvo n. 30/05, all’art. 98, considera meritorie di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Si tratta, quindi, di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, per ciò, sforzi o investimenti.
In secondo luogo, occorre che le informazioni segrete presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato.
In terzo luogo, occorre che le informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Sotto quest’ultimo profilo, si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale, sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti (v. ad es. Ordinanza Trib. BO Sez. Spec. Propr. Industr. 28/9/2010).
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati e tenuto conto dei presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti ai fini della sussistenza del denunciato illecito, si ritiene che, nella fattispecie in esame, così come peraltro statuito dal Giudice della cautela con motivazioni ampie, esaustive e pienamente condivisibili da intendersi in questa sede di merito integralmente richiamate, non sia concretamente configurabile la dedotta responsabilità dei convenuti a norma dei citati artt. 98 e 99 CPI.
Al riguardo, appare quantomeno opportuno rilevare che tra le parti non vi è controversia in ordine alla appartenenza giuridica delle informazioni tecnico-aziendali in questione e, segnatamente, dei particolari costruttivi contenuti nei disegni tecnici prodotti in causa dalla società ALFA Race s.r.l..
Infatti, è pacifico ed incontestato che si tratti di elaborati progettuali, costruttivi e meccanici, la cui materiale (co)predisposizione da parte dell’ing. XX, all’epoca socio-amministratore ed anche progettista di ALFA Race s.r.l., è stata pur sempre e comunque effettuata per conto e nell’interesse della predetta società che, in tal modo, ne ha acquisito e mantenuto la proprietà.
Detto questo, in relazione ai requisiti sopra evidenziati e, segnatamente, in ordine alla notorietà e/o agevole acquisibilità da parte di esperto del ramo dei particolari tecnico-costruttivi (c.d. quid inventum) cristallizzati nei disegni elaborati a fini di deposito della domanda di brevetto ALFA e per la progettazione e produzione dell’attacco NX già all’epoca di divulgazione dell’attacco Hareo GO, è stata disposta ed espletata apposita c.t.u. diretta a verificare, sulla scorta dei disegni tecnici versati in atti dalla parte attrice sub all. nn. 33-44, 46 e 94 bis, quali fossero gli elementi tecnici in essi contenuti già pubblici a seguito della domanda di brevetto MO 2007 A 000365 del 28.11.2007 e quali fossero facilmente accessibili atteso lo stato della tecnica, specificando, in caso positivo, quali di tali aspetti ed elementi fossero presenti nei prodotti Haeréo dell’ottobre 2009 e dicembre 2010. Dalla relazione di c.t.u. in atti, le cui conclusioni appaiono ampiamente argomentate ed immuni da contraddizioni di natura tecnica e logica, risulta che i disegni ALFA, relativi all’attacco da scialpinismo NX, realizzati dal XX, prevalentemente, nell’anno 2008 e, in parte, negli anni 2009 e 2007, contengono tutte le informazioni, tecnico-costruttive, necessarie per la realizzazione dell’attacco (puntale e talloniera) da scialpinismo NX, in quanto recano le indicazioni relative alle quote, ai materiali e alle lavorazioni.
Tali informazioni, invece, non risultano suscettibili di acquisizione né attraverso la domanda di brevetto, né dallo stato della tecnica nota all’epoca di divulgazione dell’attacco Haereo Go prodotto da Beta s.r.l.
Infatti, come puntualmente evidenziato dal CTU, la domanda di brevetto in questione descrive il puntale del predetto attacco NX sia dal punto di vista strutturale, che dal punto di vista funzionale, ma non contiene alcuna informazione sulla talloniera, né contiene gli insegnamenti tecnici derivabili dal disegno meccanico (quote, lavorazioni, trattamenti ecc.), sicchè l’operatore privo della tavola dei disegni tecnici ALFA non è in grado di realizzare la leva o forcella così come prevista in progetto e le relative informazioni non sono, quindi, ricavabili neppure dalle figure allegate alla predetta domanda di brevetto, la cui presentazione non ha perciò reso pubblici gli elementi tecnici, invece, rinvenibili nei disegni ALFA.
Quanto allo stato della tecnica costituito dalle anteriorità indicate dalla convenuta ed asseritamente anticipatorie degli elementi tecnici propri dell’attacco NX (brevetti europei EP 0 199 098 B1 e EP 1 559 457 B1; documenti Dynafit TLT 1993-2007; serie di attacchi in commercio come meglio indicati in atti), il CTU ha chiaramente affermato che tali anteriorità, pur presentando alcune analogie costruttive, strutturali, funzionali ed estetiche a quelle dell’attacco dell’attrice, non contengono, però, gli insegnamenti tecnici derivabili, invece, dai disegni meccanici ALFA (quote, lavorazioni, trattamenti), che, per tale ragione, non possono definirsi agevolmente accessibili neppure in base allo stato della tecnica.
I particolari meccanici, tecnici e costruttivi contenuti nei disegni ALFA, in quanto frutto dell’attività progettuale svolta dalla società attrice, costituiscono indubbiamente informazioni aziendali, di tipo tecnico, atte a governare il relativo processo produttivo e, per ciò, appartengono al patrimonio di conoscenze ed esperienze tecnico-costruttive della società medesima, il cui contenuto, ancorchè eventualmente non sottoposto a speciali misure atte a mantenerlo segreto, in quanto non facilmente acquisibile da terzi e non destinato ad essere conosciuto e divulgato all’esterno, deve essere comunque considerato riservato.
Accertata positivamente la sussistenza del requisito della riservatezza delle informazioni tecnico-aziendali in questione, deve ritenersi pure sussistente il requisito della loro rilevanza economica in ragione, da un lato, del significativo grado di penetrazione del mercato raggiunto dall’attrice attraverso la commercializzazione degli attacchi cui si riferiscono i predetti dati tecnico-costruttivi, e, dall’altro, dell’indubbio ed evidente vantaggio concorrenziale acquisito dalla società Beta s.r.l. che, in pochissimi mesi (da luglio a ottobre-novembre 2009) è riuscita ad inserirsi in modo rilevante e con prodotti di sua diretta produzione, in un segmento di mercato ad essa del tutto inedito ovvero nel quale essa, fino ad allora, aveva operato non in modo diretto ma solo quale distributrice di beni prodotti da altre aziende, mantenendo così e, anzi, ampliando sensibilmente la propria originaria quota di mercato.
Tuttavia, come peraltro statuito dal Giudice della cautela, con provvedimento alle cui condivisibili motivazioni deve farsi integrale rinvio, nel caso di specie, non è ravvisabile o, comunque, non è sufficientemente dimostrata, la sussistenza dell’ulteriore requisito richiesto dalla lett. c) del citato art. 98 CPI.
In particolare, non vi è prova che la società attrice avesse predisposto dispositivi o presidii volti ad impedire l’accesso e la conoscenza dei dati tecnici riportati nei suddetti disegni, né che avesse quantomeno impartito specifiche direttive in tal senso.
Infatti, pur trattandosi di patrimonio conoscitivo e tecnico di proprietà dell’attrice non agevolmente accessibile ab esterno e, quindi, riservato, non vi è prova che lo stesso fosse stato anche reso e mantenuto segreto nel senso in cui quest’ultimo termine è stato impiegato dal legislatore ed interpretato dalla giurisprudenza.
Secondo la prospettazione difensiva dell’attrice, invece, il requisito in esame, di cui alla lettera c) del citato art. 98 CPI, dovrebbe ritenersi sussistente in ragione del fatto che le suddette informazioni tecniche e, segnatamente, i predetti disegni tecnici erano custoditi in un personal computer privato, dotato di password ed in uso esclusivo al socio- amministratore e coprogettista XX.
La circostanza allegata dall’attrice appare, tuttavia, insufficiente a conferire ai dati aziendali in esame il carattere della segretezza nell’accezione di cui alla lett. c) dell’art. 98 CPI.
Si tratta, infatti, di misura non adeguatamente protettiva, in quanto, in primo luogo, le informazioni de quibus erano state immesse in un computer privato ed in dotazione esclusiva al XX anziché in un sistema informatico aziendale direttamente gestibile e controllabile dalla società.
In secondo luogo, la sua operatività ed efficacia erano state interamente affidate allo stesso soggetto sul cui operato e, segnatamente sull’utilizzo dei dati e delle informazioni in questione non risulta che la società abbia esercitato alcun controllo, dato specifiche direttive o posto limiti atti a prevenirne un uso abusivo.
L’inadeguatezza della misura in commento, poi, appare in tutta la sua evidenza ove si consideri che la verifica e la vigilanza sull’uso legittimo di tali informazioni aziendali avrebbero potuto essere attuate dalla società soltanto per il tramite dello stesso utilizzatore che, così, avrebbe assunto, contemporaneamente, le vesti, tra di loro incompatibili, di controllato- controllore.
Misura, questa, peraltro, suscettibile di elusione da parte di esperto informatico, e, comunque, di per sé non impeditiva del trasferimento a terzi dei dati in questione a seguito e per effetto del passaggio da parte del detentore del predetto personal computer alle dipendenze di altra azienda concorrente.
Conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, non è configurabile a carico dei convenuti la dedotta responsabilità per l’illecito di cui agli artt. 98-99 CPI.
Tuttavia, l’espressa riserva contenuta nell’art. 99 CPI, che fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale, consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dall’utilizzazione di notizie riservate o, in genere, dall’utilizzazione di know-how aziendale, a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale.
E ciò, deve ancora ritenersi, sia nei casi in cui siano presenti tutti i requisiti delle informazioni segrete postulati dall’art. 98 CPI, sia nel caso in cui tali requisiti non sussistano o non ricorrano tutti, sicchè la condotta illecita, in tali casi, può ricevere soltanto tutela obbligatoria e non reale (v. a d es. Trib. Bologna, Sent. N. 516/2010 del 9/2/2010; 1/3/2010; 6/7/2010).
Ciò, indubbiamente, rappresenta un’apertura ad una tutela delle notizie riservate più ampia di quella prospettata dal citato art. 98 CPI, così come nell’elaborazione giurisprudenziale risulta acquisito, tanto da ricomprendervi le semplici conoscenze richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia (know-how in senso stretto; cfr. Cass. N. 85/1873; Cass. N. 92/659).
La configurabilità della concorrenza sleale richiede, quindi, in primo luogo, che le notizie rivelate a terzi o da questi acquisite o utilizzate fossero destinate a non essere divulgate al di fuori dell’azienda (v. Cass. civ. Sez. I, 13/10/2014, n. 21588), dovendosi, per ciò, trattare di informazioni riservate, nel senso, sopra delineato, di non facile accessibilità al loro contenuto. Costituisce, dunque, condotta di concorrenza sleale per violazione dei principî della correttezza professionale la condotta, potenzialmente dannosa, volta a carpire notizie riservate, anche non costituenti segreto industriale, relative ai processi produttivi e alle sostanze utilizzate per realizzare un dato prodotto da parte di un’impresa concorrente, senza necessità di accertare la presenza di prodotti simili sul mercato (Cass. Civ. Sez. I, 20/01/2014, n. 1100).
Conseguentemente, deve ritenersi violato il regime di leale concorrenza, a norma dell’art. 2598 n. 3 c.c., anche da parte di chi risparmia, con la sottrazione di dati riservati, quei tempi e quei costi di una autonoma ricostruzione delle informazioni industrialmente utili: con il conseguente compimento di atti concorrenzialmente sleali in relazione ad ogni acquisizione avvenuta per sottrazione e non per autonoma capacità di elaborazione.
Sulla sussistenza, nel caso di specie, del requisito della riservatezza o, comunque, della non agevole accessibilità delle notizie tecnico-costruttive in questione, è sufficiente fare integrale rinvio alle esaurienti conclusioni rassegnate sul punto dal CTU ed in precedenza esaminate in tema di sottrazione di informazioni segrete ex artt. 98-99 CPI.
Inoltre, che vi sia stato un effettivo travaso di informazioni aziendali di proprietà dell’attrice nel ciclo produttivo della convenuta società Beta s.r.l. lo si desume agevolmente da una pluralità di circostanze di fatto che, per la loro gravità, precisione e concordanza, costituiscono elementi di valutazione di tipo presuntivo, comunque idonei, singolarmente e nel loro insieme, a fondare il libero convincimento del Giudice, anche in ragione della mancata allegazione e dimostrazione da parte della convenuta di elementi di segno contrario in grado di scardinare il predetto complesso indiziario.
In particolare, come correttamente enunciato dal Collegio in sede di reclamo, risultano significativi in tal senso l’individuazione nella stessa persona del progettista dell’uno e dell’altro modello; l’inesistenza di una soluzione di continuità tra l’uscita del XX dalla società attrice, la sua entrata in Beta s.r.l. e la presentazione del modello Haereo GO; la palese contiguità dei prodotti; la mancanza di una esperienza specifica e diretta nel settore da parte della convenuta, la quale, al di là di generiche affermazioni e produzioni di documenti relativi a prodotti del tutto diversi, non ha affatto dimostrato di avere una struttura che le consentisse di elaborare quel progetto e in tempi così rapidi; la capacità manifestata da Beta s.r.l. di entrare nel mercato esattamente dopo l’arrivo del XX.
Al riguardo, va soprattutto evidenziato come il CTU abbia riscontrato che gran parte dei particolari costruttivi, tecnici e meccanici dell’attacco NX di ALFA Race s.r.l., riportati nei disegni contenenti, come detto, informazioni tecnico-aziendali riservate di proprietà di quest’ultima, sono presenti nell’attacco Haereo Go prodotto dalla società convenuta.
Tale circostanza, unitamente alla non facile acquisibilità delle predette informazioni tecniche custodite nel personal computer in uso al XX, socio-amministratore e coprogettista ALFA, a sua volta trasmigrato alle dipendenze di Beta s.r.l. pochi mesi prima della concreta realizzazione e divulgazione dell’attacco Hareo Go dal medesimo incontestatamente progettato, costituiscono, nel loro complesso, plurimi elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali è più che ragionevole ritenere che la realizzazione dell’attacco di Beta s.r.l. e, quindi, il suo ingresso nel settore di mercato degli attacchi da scialpinismo, fino ad allora frequentato solo in via indiretta e non per prodotti di sua fabbricazione, siano stati resi possibili, con tempistiche così rapide (tre-quattro mesi) rispetto a quelle impiegate dall’attrice (due-tre anni), soltanto attraverso lo sfruttamento abusivo e parassitario dei predetti dati tecnici riservati di proprietà dell’attrice e trasferiti alla società convenuta dal menzionato comune ideatore-progettista, con evidente parassitario risparmio, di risorse, costi, tempi ed oneri, da parte dell’abusiva utilizzatrice.
I convenuti Beta s.r.l. e XX, quindi, in concorso tra loro ex art. 2055 c.c., si sono resi responsabili di atti di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale, in violazione del disposto di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.
Tale statuizione impone, poi, l’inibitoria invocata dall’attrice al fine di impedire ai suddetti convenuti l’ulteriore prosecuzione dell’illecito sopra accertato mediante il compimento di attività di progettazione, produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di attacchi da scialpinismo contenenti i particolari costruttivi di cui ai suddetti disegni tecnici di proprietà dell’attrice e specificamente sottoposti a verifica peritale, con conseguente ordine di ritiro dal commercio degli attacchi già prodotti. Quanto alla convenuta società Nuovi Gamma s.a.s., rimasta contumace, dalle acquisite risultanze istruttorie risulta che la stessa si sia limitata a svolgere il ruolo di mero rivenditore dell’attacco Hareo Go senza però alcun coinvolgimento, diretto o indiretto, nella pregressa attività illecita di sottrazione ed impiego, a fini progettuali e produttivi, delle predette informazioni riservate, sicchè a suo carico non può fondatamente affermarsi alcuna responsabilità in ordine all’illecito denunciato dall’attrice.
A questo punto non resta che valutare la sussistenza degli estremi dell’ulteriore illecito prospettato dalla società attrice ex art. 2598 n. 3 c.c., di concorrenza sleale tramite boicottaggio c.d. “secondario”, asseritamente consistito nelle pressioni indebitamente operate dalla società Beta s.r.l. al fine di costringere, in particolare, la ditta Helium di Stefano Tschager e quella di tale Albert Heicher a recedere dai rispettivi contratti di procacciamento d’affari e di agenzia stipulati con l’attrice.
Orbene, come noto, l’illecito de quo ricorre allorquando esista tra le parti un rapporto di concorrenza anche nella forma del rapporto tra imprese operanti a diversi livelli”, il boicottante versi in condizioni di obiettiva forza contrattuale pur se non equiparabili alla situazione che sta alla base dell’abuso di “posizione dominante”, le condotte imputate a titolo di boicottaggio siano caratterizzate da un “quid pluris” rispetto alle normali prassi commerciali essendo rivolte “allo scopo esclusivo di escludere il concorrente dal mercato” e, infine, sussista un “accordo discriminatorio”, nel senso “che un soggetto abbia esercitato pressioni su altri soggetti, imprenditori, perché si astengano da rapporti commerciali con il boicottato, a sua volta imprenditore”.
Ed invero, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la effettiva sussistenza in capo alla società convenuta di una condizione di oggettiva forza contrattuale prossima anche se non necessariamente coincidente con una posizione di vero e proprio dominio, nella fattispecie in esame, pare comunque carente la prova dell’accordo discriminatorio volto a impedire o ad ostacolare le relazioni commerciali tra l’imprenditore concorrente boicottato e i terzi.
Infatti, dall’espletata istruttoria orale e segnatamente dalle deposizioni testimoniali rese dai titolari delle ditte asseritamente costrette o indotte a recedere dai rapporti contrattuali con l’attrice, risulta che la decisione di liberarsi da tale vincolo negoziale, sorto con l’attrice in modo peraltro del tutto autonomo ed in epoca oltretutto successiva rispetto a quelli precedentemente instaurati tra i medesimi terzi e l’odierna convenuta, sia stata, in realtà, il frutto di una loro, sia pur sofferta, ma comunque libera ed incondizionata determinazione imprenditoriale, scevra da pressioni da parte della società Beta s.r.l. e motivata, sul piano della convenienza economico- commerciale, dall’interesse di mantenere in vita il pregresso e più conveniente rapporto negoziale, rispetto al quale la più recente relazione contrattuale con l’attrice si sarebbe posta in termini di incompatibilità a causa delle condizioni di esclusiva previste dai nuovi accordi. Incompatibilità negoziale, questa, che la convenuta ha verosimilmente fatto presente ai propri agenti, in termini probabilmente forti, ma commercialmente comprensibili e non anomali rispetto alle prassi consolidate, richiamandoli al rispetto delle pregresse relazioni contrattuali anche al fine di conservare l’integrità della propria rete-vendita.
Ne consegue che anche la domanda in esame deve essere rigettata.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dalla società attrice, la relativa richiesta va, in gran parte, rigettata.
Con riferimento al lamentato danno da lucro cessante, va evidenziato come l’attrice non abbia adeguatamente e specificamente contestato e confutato le documentate allegazioni di parte convenuta circa il reale andamento del fatturato di ALFA Race nel periodo di compresenza nel mercato degli attacchi NX e Haereo GO, e, in particolare, quelle attestanti, da un lato, la sostanziale irrilevanza del calo di fatturato registrato dall’attrice per poche migliaia di euro nell’anno 2009-2010, non necessariamente imputabile, in assenza di prove in tal senso, alla peraltro recentissima presentazione e commercializzazione del prodotto Beta, e, dall’altro, il suo considerevole incremento nell’esercizio successivo, sintomatico, quest’ultimo, di una progressiva e positiva penetrazione del mercato da parte dell’attacco NX, rivelatosi, di fatto, insensibile alla coeva presenza di prodotti concorrenti simili.
Quanto all’allegato minor incremento dei predetti fatturati rispetto alle previsioni tendenziali di periodo, si tratta di mere supposizioni non supportate da dati concreti e riscontrabili.
In ogni caso, non è dimostrato che il mancato raggiungimento dei livelli di fatturato attesi dall’impresa attrice sia dipeso, sul piano eziologico, dalla produzione e commercializzazione degli attacchi Beta, tenuto soprattutto conto della duplice circostanza che l’attacco ALFA Race era anch’esso un prodotto di recente produzione e quello concorrente è stato compresente sul mercato per pochissimi mesi, e, precisamente, dalla fine dell’anno 2009 (epoca di presentazione e produzione dell’attacco Haereo GO) alla metà dell’anno 2010, epoca di adozione della misura cautelare di inibitoria.
Un arco temporale così ristretto, in assenza di elementi probatori di segno contrario, induce, quindi, a ritenere insussistente o, comunque, non direttamente imputabile alla convenuta il pregiudizio come sopra allegato dall’attrice.
Quanto alla richiesta di condanna della convenuta Beta s.r.l. al risarcimento del danno in termini di reversione degli utili che quest’ultima ha conseguito attraverso l’illegittimo impiego delle informazioni aziendali riservate abusivamente sottratte, al riguardo va rilevata la mancanza di sufficienti allegazioni e prove circa il fatto che gli utili che, per stessa ammissione di parte, sono stati effettivamente realizzati da Beta s.r.l. sarebbero stati, in tutto o in parte, conseguiti dall’attrice in assenza di condotte anticoncorrenziali della convenuta, atteso che anche il prodotto NX di ALFA Race era stato immesso sul mercato appena pochi mesi prima della produzione e commercializzazione dell’attacco Haereo Go, e che, inoltre, esso non rappresentava l’unico prodotto idoneo a soddisfare le esigenze ed i gusti dei consumatori di riferimento, esistendo, per allegazione della stessa attrice, altre aziende operanti nel medesimo settore, detentrici di ampie quote di mercato i cui prodotti erano anch’essi oggetto di forte domanda.
In relazione, poi, al danno asseritamente sofferto in conseguenza del passaggio del XX alle dipendenze delle convenuta, sul punto, è sufficiente evidenziare come non costituisca oggetto della presente causa alcuna ipotesi di responsabilità da storno di dipendenti.
Per quel che concerne, infine, il danno non patrimoniale lamentato dall’attrice in termini di pregiudizio all’immagine commerciale dell’impresa, va, al riguardo, rilevato un insanabile deficit assertivo e, soprattutto, probatorio dal quale discende inevitabilmente la reiezione della relativa richiesta, basata, appunto, su allegazioni del tuto generiche ed indeterminate, prive di concreto riscontro istruttorio.
Va, invece, accolta la domanda di risarcimento del danno c.d. emergente costituito, nel caso di specie, dagli oneri e costi sostenuti dall’attrice per il conseguimento della prova dell’illecito anticoncorrenziale sopra accertato.
In particolare, all’attrice va riconosciuto il ristoro del danno equivalente all’importo di € 429,00, speso dall’attrice per l’acquisto dell’attacco Haerèo G0 presso Nuovi Gamma s.a.s. (cfr. doc. 77 fascicolo cautelare).
Pertanto, i convenuti Beta s.r.l. e XX vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 429,00.
Trattandosi di importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, costituente debito di valore, non liquidato all’attualità, la suddetta somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data del suo esborso da parte dell’attrice fino alla data della presente sentenza.
Inoltre, all’attrice spetta il risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta, da liquidarsi, in via equitativa, mediante attribuzione degli interessi di legge maturati sulla somma come sopra progressivamente rivalutata dalla data del fatto a quella della presente decisione.
Sull’importo come sopra complessivamente determinato, sono pure dovuti all’attrice gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo.
In ragione del tempo trascorso dall’epoca dei fatti, della loro ridotta estensione temporale e della loro indimostrata incidenza negativa sul patrimonio dell’attrice, si ritiene, invece, che le ulteriori misure invocate da quest’ultima, di pubblicazione della sentenza e di imposizione di penale pecuniaria, siano ipertrofiche e non consone alla reale entità della presente vicenda.
Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione del parziale rigetto delle domande attrici e, comunque, dell’accertata responsabilità dei convenuti Beta e XX in ordine al l’illecito di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre la loro parziale compensazione in misura del 50%, liquidando, come da dispositivo, il restante 50% a carico dei suddetti convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
i convenuti XX e Beta s.r.l. responsabili, in concorso tra loro ex art. 2055 c.c., di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., per sottrazione ed utilizzo di informazioni aziendali riservate di proprietà della società attrice.
INIBISCE
ai predetti convenuti il compimento di attività di progettazione, produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di attacchi da scialpinismo, comunque denominati, contenenti i particolari costruttivi di cui ai disegni tecnici di proprietà dell’attrice relativi all’attacco da scialpinismo denominato “NX e versati in causa sub all. nn. 33-44, 46 e 94 bis., ordinando il ritiro dal commercio degli attacchi da scialpinismo già prodotti da Beta s.r.l. e recanti i particolari costruttivi di cui ai suddetti disegni tecnici.
CONDANNA
i suddetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno emergente, della complessiva somma di € 490,00, rivalutata e maggiorata di interessi legali nei termini precisati in motivazione.
RIGETTA
tutte le domande formulate dall’attrice nei confronti della convenuta Nuovi Gamma s.a.s., nonché le restanti domande proposte nei confronti di XX e Beta s.r.l.
DISPONE
tra la società attrice ed i convenuti XX e Beta s.r.l., la parziale compensazione delle spese processuali in misura del 50% e, per l’effetto, condanna i convenuti XX e Beta s.r.l., in solido tra loro, al rimborso in favore dell’attrice del restante 50% liquidato in € 2.000,00 per spese e € 13.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 22/07/2015.
Il Presidente est.
dott. Giovanni Salina
Pubblicata il 27/07/2015