I danni da responsabilità civile per prodotto difettoso sono in aumento per le aziende europee ed extraeuropee. In particolare in Italia è notevolmente aumentato il numero delle azioni di richiamo di prodotti difettosi dal mercato e delle sentenze a sfavore dei produttori, anche per effetto della entrata in vigore del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 2 del 6 settembre 2005) che ha agevolato l’azione dei consumatori contro i produttori.
Alcuni casi recenti hanno evidenziato come una scorretta gestione di tali rischi possa risultare dannosa per l’azienda, sia in termini di danni economici diretti, relativi a costi d’intervento e richieste di risarcimento, sia in termini di danni indiretti quali il pregiudizio dell’immagine aziendale.
In un’ ottica di prevenzione dei rischi derivanti da prodotto difettoso gioverà segnalare i più recenti casi giurisprudenziali.
Casistica giurisprudenziale nazionale. Responsabilità da prodotto e onere della prova
Tribunale di Pontedera del 28/02/2011
Questa pronuncia si segnala perché ha delineato in modo puntuale le regole in tema di ripartizione dell’onere probatorio, tra il consumatore e il produttore, nel caso in cui il primo lamenti un danno cagionatogli dal bene acquistato. Il caso è quello di un motociclista rimasto gravemente ustionato a seguito all’esplosione del serbatoio del proprio scooter in occasione di un sinistro stradale. Il motociclista sosteneva che l’intrinseca insicurezza e difettosità del prodotto (nella fattispecie il serbatoio) sarebbe stata l’unica causa dell’incidente e diretta conseguenza di un difetto di progettazione del medesimo. La casa produttrice convenuta, dal canto suo, nel tentativo di offrire la prova liberatoria contestava essenzialmente la condotta del conducente al momento del sinistro, indicandola quale causa esclusiva dell’evento dannoso occorso. Il giudice pisano in conformità alle recenti pronunce dei Tribunali nazionali in tema di product liability ha disposto che “…Quando il danneggiato ha dato prova dell’insicurezza del prodotto, si presume iuris tantum la responsabilità del produttore e spetta a quest’ultimo la prova della scorrettezza o dell’anomalia del comportamento del consumatore nell’utilizzazione del prodotto al fine di escludere il carattere originario del difetto”. Pertanto, non avendo il produttore fornito adeguata prova liberatoria, dimostrando l’anomalia del comportamento del consumatore, è stato condannato al risarcimento dei danni subìti dal motociclista.