Corte di Cassazione 29 maggio 2013, n.13458
Secondo il principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza in oggetto, l’ordinamento pone a carico del produttore l’onere di provare l’inesistenza del difetto del prodotto ab origine e, in ogni caso, dal momento in cui lo stesso è stato messo in circolazione.
La difettosità del prodotto va valutata dunque alla luce della legittima aspettativa di sicurezza dell’utilizzatore, tenendo conto dell’impiego al quale il prodotto è destinato e dei comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere.
Secondo il d.p.r. 224/88 il danneggiato non è tenuto ad individuare l’intrinseco vizio di produzione o di progettazione, poiché l’onere probatorio a suo carico è limitato alla prova che l’uso del bene non presenta la sicurezza che legittimamente ci si può attendere ed il nesso causale con il danno subito.
Nel caso di specie i giudici della Cassazione hanno ritenuto che la paziente danneggiata abbia dimostrato che la protesi non presentava i requisiti di sicurezza generalmente attesi e che la sua difettosità aveva generato i risultati negativi; pertanto, in assenza di una prova liberatoria offerta dal fabbricante, giungono a configurare in capo a quest’ultimo l’obbligo risarcitorio. ( sulla stessa linea anche Cass. 29 maggio 2013, n.13458, Foro it., 2013, I, p. 2118).