L’estraneo, vittima di un sinistro occorsogli nei locali d’imprea, risponde a titolo di concorso di colpa?

I casi del nostro Studio

Tribunale ordinario di Modena, sezione civile II, sentenza n. 716/2019 del 12.04.2019

Il giudice territoriale, con la pronuncia che si annota, ha enunciato il seguente principio: “.. nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, crollo per cedimento di strutture o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.”

IL CASO. Con atto di citazione regolarmente notificato X conveniva in giudizio Y per accertare che l’infortunio ( trauma da schiacciamento agli arti inferiori causato da una pesante trave durante una manovra) subito da X in data 04/06/2014, nei locali dell’officina gestita dal convenuto Y, andava ascritto a fatto e colpa dello stesso Y, con conseguente condanna del responsabile al risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., o da esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., ovvero e comunque per fatto illecito ex art. 2043 c.c. .
Il Tribunale, affermata la responsabilità per colpa di Y ex art 2051 cc, lo condannava a corrispondere a X, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 130.753,35 oltre alle spese processuali.
L’appello proposto da Y è stato respinto dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 1843 in data 14/09/2022,che ha confermato ogni statuizione del giudice di primo grado.
Nel motivare a proposito dell’eccepito concorso di colpa della vittima del sinistro, il Giudice ha ritenuto di escludere la compartecipazione della vittima in virtù del principio enunciato, peraltro condiviso da altre pronunce dello stesso Tribunale (tra le quali Trib. Modena 11/102017, sentenza n. 1778; Trib. Modena 11/12/2017, n. 2169; Trib. Modena 5/9/2017, n. 1497).
Nella fattispecie, il giudice ha ritenuto che mentre il danneggiato aveva dato prova del nesso causale tra la cosa in custodia ( la trave) e l’evento lesivo, non era stato in alcun modo provato l’assunto di parte convenuta che il danno provocato dalla trave fosse conseguenza di un’attività e di un’iniziativa autonoma ed indipendente dello stesso danneggiato, ovvero di terzi, svolta nell’azienda del convenuto contro la sua volontà; risultando provato, se mai, il contrario. Per vincere la presunzione di responsabilità del custode, infatti, questi ai fini della prova liberatoria, aveva l’onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato, dotati di impulso causale autonomo).

Testo integrale della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Modena

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al no III 18/2015 R. G. promossa da

X

– Attore –

rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Orlandi del Foro di Reggio Emilia

CONTRO

Y                                                                                                                              – Convenuto –

rappresentato e difeso dall’Avv. Z del Foro di Modena;

in punto a: risarcimento danni.

All’udienza del 12/2/19 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 15/10/13 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 31/3/19 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come di seguito.

Per parte attrice:

“Piaccia all ‘Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis In via principale

a) accertare, per le causali enunciate in narrativa dell’atto di citazione, che l’infortunio subito da X in data 04/06/2014, presso l’immobile sito in Via Beta, è ascrivibile a fatto e colpa di Y, e dichiarare tenuto Y a risarcire il danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., o il danno da esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., ovvero e comunque per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e/o per qualunque altro titolo di responsabilità;

b) per l’effetto condannare Io stesso Y al risarcimento, in favore di X, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dallo stesso X a causa dell’incidente occorso, incluso l’equivalente monetario per la perdita di capacità lavorativa specifica, e quindi al pagamento della somma di € 230.000,00 0 di quella somma maggiore o minore che sarà accertata, provata e liquidata in corso di causa, oltre a maggior danno da ritardato pagamento, a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell ‘evento al giorno in cui avverrà l’effettivo saldo;

c) confermare il provvedimento di sequestro conservativo pronunciato in data 03.11.2015 in favore di X e nei confronti di Y.

Con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase cautelare, nonché delle spese di CTU e di CTP eventuali.

In via istruttoria meramente subordinata:

a) l’attore chiede che il Giudice voglia ordinare e/o comunque disporre, ai sensi degli artt. 210, 212 e 213 c.p.c., alla Centrale Operativa del 118, presso la Direzione Medica dell ‘Ospedale Maggiore di Bologna, l’esibizione delle registrazioni inerenti le comunicazioni effettuate da parte del Pronto Intervento (118), in data 04.06.2014, in seguito all’incidente occorso al signor X nonché le relative trascrizioni.

Sul punto giova osservare che l’accesso alle registrazioni de quibus può essere utile per raccogliere elementi utili al fine di ricostruire la dinamica dell ‘incidente occorso all’attore. Vedansi in proposito la comunicazione trasmessa via PEC da parte della Direzione medica di Bologna in risposta alla richiesta avanzata dallo scrivente procuratore (cfr. doc. n. 25 e 26, 26b, 26c).

b) Nell ‘eventualità e nel caso in cui all ‘esito delle prove orali permangano incertezze, l’attore insta affinché il Giudice voglia disporre una CTU ai fini della ricostruzione e descrizione della dinamica del sinistro. In via alternativa chiede che il Giudice voglia disporre un sopralluogo nei locali dove è avvenuto I ‘incidente”;

per parte convenuta:

“In via principale e di merito: accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità in capo al Sig. Y per l’evento dannoso verificatosi in data 4.6.2014 ai danni del Sig. X, anche in ragione del caso fortuito che provocò la caduta della trave, e per gli effetti rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, ovvero, comunque poiché i fatti asseriti dall ‘attore non risultano accertati e provati, con conseguente decadenza del provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo concesso con ordinanza del Tribunale di Modena del 3.11.2015.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di risarcimento danni proposta dal Sig. Y, accertare e dichiarare il concorso di colpa del Sig. X nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e, conseguentemente, diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa sulla base delle risultanze di causa, tenendo comunque conto della percentuale di invalidità preesistente, ovvero, in mancanza, in via equitativa o in extrema ratio ex art. 2055 c.c., escludendo in ogni caso la perdita di capacità lavorativa, e per gli effetti dichiarare la decadenza del provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo concesso con ordinanza del Tribunale di Modena del 3.11.2015.

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di sequestro conservativo, dell ‘eventuale CTU e di CTP”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Come da atti di causa e relativo verbale d’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C. ad opera della legge no 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione. Sempre preliminarmente, va ricordato che ai sensi del combinato disposto del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, coordinato con la legge di conversione 1 0 agosto 2012, n. 122, e della successiva L. 7 dicembre 2012, n. 213, i termini per il deposito di conclusionali e repliche sono rimasti sospesi per legge fino al 30/6/2013.

3. L’attore in data 4/6/2014 si trovava all’interno della proprietà del convenuto, suo amico, e subiva un trauma da schiacciamento agli arti inferiori -con frattura femore dx e grave ischemia acuta dell’arto inferiore sin da trombosi traumatica dell’arteria femorale superficiale- a causa di una trave, che veniva rinvenuta dagli operatori di pronto soccorso nell’immediatezza dei fatti. I testi (ud. 22/2/18) hanno, infatti, confermato tale circostanza. In particolare uno dei testi sul cap 18 (Vero che a fianco Di X v’era una trave metallica sulla quale si notavano macchie di sangue?)- ha dichiarato: <<è vero ma ricordo che la trave fosse di legno e particolarmente pesante>>; l’altro teste ha dichiarato: <<vero ricordo che la trave era di metallo particolarmente pesante>>.
In primo luogo, quindi, è accertato che l’attore si è infortunato nella proprietà del convenuto e per effetto di una trave ivi presente. Le caratteristiche precise della trave non sono note e la stessa non è stata esaminata per l’intervento del convenuto, come risulta dalla testimonianza della teste figlia dell’attore, che sul cap. 26 -(Vero che il giorno dopo l’infortunio la trave è stata rimossa e spostata altrove da parte di Y?)- ha dichiarato: <<lo stessa ho chiesto a Y andando nel suo capannone ed egli mi ha detto che aveva già fatto sparire la trave>>.
L’unica certezza che rimane, quindi, è che la trave era molto pesante. Oltre al fatto che era di Y, e  X non se l’era certo portata con sé andando nel capannone del convenuto: è lo stesso convenuto ad allegare -cfr. comparsa conclusionale, pag. 5- che la trave “era stata posizionata in quel posto alcuni mesi prima dal Sig. Y DA SOLO, senza l’ausilio di nessuno”.

4. Altre certezze sulla dinamica non ve ne sono. L’attore fornisce una versione dei fatti che viene contestata dal convenuto. L’attore allega in atto di citazione che <<usciva dalla propria abitazione che è situata difronte ad un piccolo capannone… condotto in locazione dal signor Y… titolare dell’omonima impresa artigiana… il quale esercita in quei locali l’attività di carrozziere riguardante automezzi, quali pullman, autocarri ed automobili in genere, e attività meccanica in generale…, con l’intento di recarsi al bar limitrofo per un caffè. Fatti pochi passi…veniva invitato da Y ad entrare nel capannone dove esercitava la sua attività perché aveva bisogno d’aiuto per un lavoro di manovalanza (…) che conosceva Y da tempo per ragioni di vicinato, a mero titolo di cortesia, si rendeva disponibile a collaborare. L’artigiano aveva intenzione di sollevare una pesante trave metallica, afferente un ponte sollevatore installato all’interno dei locali d’impresa. Y spiegava all’attore che era sua intenzione sollevare la trave, che pesava all’incirca quattro quintali, per metterla in posizione verticale. A tal fine intendeva avvalersi di una sorta di muletto manuale al quale aveva fissato un cavo che all’altro capo collegato ad una estremità della trave stessa. Mentre lui azionava il muletto che trascinava il cavo, l’attore avrebbe dovuto posizionarsi in corrispondenza dell’estremità della trave per guidarla e contribuire a sollevarla. Nel corso della manovra il cavo collegato all’estremità della trave, improvvisamente cedeva, e la pesante putrella, cadendo, investiva il ricorrente, provocandogli lo schiacciamento della gamba destra all’altezza del femore, nonché profonde lacerazioni alla gamba sinistra con emorragia e conseguenti gravi traumi. X rimaneva così con gli arti schiacciati sotto la trave…>>
Il convenuto allega che <<Quel giorno il Sig. Y stava riordinando da solo il proprio capannone, voltato di schiena rispetto alla porta d’ingresso, quando udì qualcuno entrare e voltandosi vide il Sig. X, probabilmente lì per invitare l’amico a fare la consueta sosta al bar, e poco dopo inciampare sulla trave di metallo>>.
Le risultanze istruttorie sulla dinamica sono le seguenti; il teste sui cap 19-23 – (Vero che in quel frangente il signor Y riferiva che l’incidente si era verificato mentre i due, cioè X e Y, erano intenti a sollevare la trave che si trovava di fianco all’infortunato? Descriva il teste la trave che si trovava a fianco di X? Vero che nella circostanza era presente il signor Y, il quale dichiarava di essere titolare dell’attività d’impresa svolta in quei locali? Dica se e come Y o altri hanno descritto la dinamica dell’incidente? Vero che il giorno dell’incidente Y indossava una tuta da lavoro?) – ha dichiarato: <<Nell’occasione il sig. Y che era presente disse che l’incidente è avvenuto mentre X stava spostando una trave e ha precisato che X era un suo amico e non un suo dipendente che lo era andato a trovare nell’occasione. Ho ritenuto che fosse vero in quanto X non indossava tuta da lavoro>>; il teste ha dichiarato: <<nell’occasione io ero impegnato a soccorrere X che parlava ma era visibilmente sotto shock. I miei colleghi hanno chiesto la dinamica al sig. Y e in seguito nell’ambulanza mi hanno riferito che l’infortunio è avvenuto mentre i due stavano spostando la trave di metalli che era particolarmente grossa e pesante. Non ricordo se X indossasse tuta da lavoro né se la indossasse Y>>; la teste madre dell’attore, sul cap. 5 -(Vero che il giorno 04/06/2014, alle ore 15:00 circa, X, mentre era diretto al bar limitrofo, è stato invitato da Y ad entrare nel capannone sito in ……..per spostare una trave metallica riposta all’interno)- ha dichiarato: <<E’ vero ero in cortile perché noi abitiamo di fronte al capannone di Y ed ho visto che egli ha chiamato mio figlio che passava di lì chiedendogli di entrare nel capannone per spostare una sbarra>>; quindi, sui cap. da 9 a 14 – (Vero che nella circostanza dell’infortunio venne utilizzato un sollevatore, per spostare la trave, simile a quello raffigurato nel doc. n. 22 che si rammostra? Vero che mentre i due (cioè X e Y) erano intenti a sollevare la trave metallica, un cavo collegato ad una estremità della medesima – e all’estremo opposto al sollevatore – si è spezzato e la trave ha investito X? Vero che la trave ha investito X provocando lo schiacciamento degli arti inferiori? Vero che a quel punto Y ha chiesto aiuto per soccorrere X che, riverso a terra, perdeva sangue? Vero che immediatamente è accorsa la madre di X e di lì a poco altre persone del vicinato? Dica il teste chi altri è intervenuto sul luogo del sinistro?) – ha dichiarato: < «Dopo un po’ Y mi ha chiamato dicendomi che X si era fatto male io sono arrivata e lui me lo ha indicato e l’ho visto nell’angolo; Y mi ha detto che è stata la trave che stavano spostando che si era slegata o sfilata e che era precipitata su mio figlio colpendolo alle gambe. Mi ha detto che aveva chiamato mio figlio per farsi aiutare nello spostamento di questa trave di metallo. La trave era stata messa in un altro capannone e poi era stata spostata in quello di Y, che però voleva metterla in un altro punto del proprio capannone e si è fatto aiutare per amicizia da mio figlio. Y mi ha detto che aveva già chiamato l’ambulanza ed io sono uscita per segnalare la posizione ai soccorritori>>.
Dunque, mentre la versione del convenuto è rimasta completamente priva di riscontri, la versione dell’attore è compatibile sia con la natura e tipologie delle lesioni subite, come risulta dalla Ctu medico legale, sia con il rinvenimento della trave sul luogo dell’infortunio, sporca di sangue; inoltre la versione è confermata dalla confessione stragiudiziale resa nell’immediatezza del fatto dal convenuto ai testimoni terzi estranei, precisamente un teste ha confermato dall’altro al quale il primo riferisce quanto appreso, e che trova riscontro intrinseco di attendibilità nel fatto che lo stesso Y dichiara il vero anche nel riferire che X “era un suo amico e non un suo dipendente” e che “lo era andato a trovare nell’occasione”, nonché ulteriore riscontro estrinseco di attendibilità nel fatto che effettivamente “X non indossava tuta da lavoro”. A ciò si aggiunge l’ulteriore conferma fornita dalla testimonianza della madre dell’infortunato, secondo la quale fu Y a chiamare X “chiedendogli di entrare nel capannone per spostare una sbarra”.

5. In estrema sintesi, quindi, le circostanze di fatto indiscutibilmente comprovate dall’istruttoria sono che l’attore si è infortunato all’interno dell’azienda del convenuto a causa dello schiacciamento agli arti inferiori provocato da una trave, che pure ivi già si trovava in disponibilità del convenuto.
Stando così le cose, la responsabilità del convenuto per quanto accaduto all’attore ed il suo conseguente obbligo di provvedere al risarcimento del danno dallo stesso subito discendono dal disposto dell’art. 2051 C. C., che stabilisce che ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia; trattasi di una fattispecie di responsabilità anomala di natura oggettiva per cui alla parte danneggiata spetta solamente l’onere di provare il fatto e la relazione tra l’evento dannoso e la cosa in custodia. Essa presuppone, peraltro, che il danno derivi dalla cosa in sé o nel suo connaturato dinamismo, e ciò sul piano probatorio comporta che la prova liberatoria richiede la prova del fatto che la causa da cui è derivato il danno non sia strutturale ed intrinseca al bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili da parte del custode.
Oggetto di prova del giudizio è, anzitutto, se l’evento dannoso lamentato sia avvenuto per effetto della cosa (nella specie la trave) su cui parte convenuta, in qualità di proprietaria, aveva l’obbligo di custodia; prova che, in base alle circostanze e considerazioni esposte ai posti precedenti, nel caso di specie è raggiunta.
6. A questo punto va considerato, in diritto, quanto segue. In primo luogo, la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall’art. 2051 C.c., é ritenuta di natura presuntiva e viene ricollegata, in giurisprudenza, ai danni intrinseci al dinamismo connaturale alla cosa medesima o prodottisi per l’insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni (Cass. III, 26/2/94, n. 1947); detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito ed il fatto dell’uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell’evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l’idoneità al nocumento (Cass. 9/6/83, no 3971; Cass. 23/10/90, no 10277; Cass. III, 26/5/93, no 5925, in tema di infiltrazioni di acqua), e la cosa, per guasto od altre cause accidentali, sfugge al controllo del custode; la presunzione di responsabilità che vi è connessa può inoltre essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, evento che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell’evento dannoso.

7. In ordine alla nozione di caso fortuito, inoltre, va rilevato che esso viene per costante e conforme giurisprudenza inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (Cass. 22/5/82, no 3134; Cass. no 10277/90, cit.; Cass. III, 3/12/02, n. 17152; specificamente in materia condominiale, Cass. II, 22/7/02, n. 10686); pertanto, mentre incombe al danneggiato l’onere di provare gli elementi sui quali si basa la responsabilità presunta iuris tantum del custode, quest’ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l’onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato, dotati di impulso causale autonomo: cfr. Casse 20/1/81, no 0 481), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 14/3/83, no 1897; Cass. civ., 25/11/88, no 6340; Cass. S.L., 16/9/98, n. 9247).
Dunque, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l’art. 2051 C.c. non esonera il danneggiato dall’onere di provare un efficace nesso causale fra cosa in custodia e danno (Cass. III, 18 luglio 1977, n. 3211; III, 6/8/97, n. 7276; III, 3/8/01, n. 10687).
È, in particolare, principio noto e consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che <<per il danno cagionato da cose in custodia, l’art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno>> (Cassazione civile, n. 3211/77, cit.; Cass. III, 22/7/87, n. 6407; Cass. n. 7276/97, cit.; Cass. n. 10687/01, cit., che parla di “efficace nesso causale”; Cass. III, 13/2/02, n. 2075, in una fattispecie di caduta da una scala mobile); anche se, ovviamente, non occorre fornire la prova diabolica dell’esclusione, nel concreto determinismo dell’evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode (Cass. n. 6407/87, cit.; n. 7276/97, cit.; n. 2075/02, cit.).

8. Se ne ricava che, secondo l’orientamento consolidato, la responsabilità può dirsi sussistente quando sia possibile individuare tre circostanze: il rapporto di custodia in relazione ad una cosa, la verificazione di un danno, la provenienza del danno dalla cosa custodita.
Quale ulteriore premessa in diritto, va considerato che questo ufficio condivide e applica da sempre l’orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ritenendo, in particolare, quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, che:
“L’articolo 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno – ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa – mentre spetta al custode dimostrare il caso fortuito, cui va equiparata l’esclusiva colpa del danneggiato” (Trib. Modena (Cividali S.), 7/9/2017, n. 1518);
“La oggettiva pericolosità della cosa, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell’indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all’ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode” (Trib. Modena (Cividali S.), 14/9/2017, n. 1585);
“Per accertare della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, nonché dell’esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che la cosa produca danni a terzi” (Trib. Modena (Rimondini A.), 11/10/2017, n. 1778).

9. Per escludere la propria responsabilità, quindi, il custode deve offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere d’imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Trib. Modena (Rimondini A.), 11/12/2017, n. 2169). In relazione al caso di specie viene, però, in specifico rilievo la precisazione necessariamente correlata all’enunciazione del ricordato principio, e cioè il corollario per il quale: “Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un ‘obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Trib. Modena (Rimondini A.), 11/102017, sentenza n. 1778; Conf.: Trib. Modena (Rimondini A.), 11/12/2017, n. 2169; Trib. Modena (Rimondini A.), 5/9/2017, n. 1497).
In relazione, infatti, all’ipotesi di mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, l’onere della prova incombente sul danneggiato comprende necessariamente il nesso di causalità concreto. Prova che, tuttavia, come già rilevato al precedente punto 5., nel caso di specie è raggiunta, anche se, come sopra rilevato, il danno non proviene da vizio intrinseco della cosa.
Non è stato, infatti, in alcun modo provato l’assunto di parte convenuta, che il danno provocato dalla trave sia conseguenza di un’attività e di un’iniziativa autonoma ed indipendente dello stesso danneggiato, ovvero di terzi, svolta nell’azienda del convenuto contro la sua volontà; risultando provato, se mai, il contrario. Il caso fortuito nella specie è escluso.

10. Premesso quanto sopra, occorre determinare il danno risarcibile.
In proposito è stata effettuata una consulenza tecnica d’ufficio medico legale. La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che in conseguenza dei fatti per cui è causa l’attore ha riportato lesioni compiutamente descritte nella prima parte delle conclusioni dell’elaborato peritale, al quale per brevità si fa integrale rinvio, ed ha descritto le conseguenze permanenti come segue: < «Attualmente i postumi residuati possono ritenersi stabilizzati. I suddetti postumi, epifenomenici della evoluzione delle lesioni sopra riportate, sono rappresentati da: Esiti di frattura del femore dx con ginocchio dx globoso e dismorfico, limitazione funzionale specie in flessione (pox sino a 90 0), esiti cicatriziali, discromie cutanee. Esiti di ischemia all’arto inferiore sx con residua insuffienza circolatoria e linfedema, limitazione funzionale a carico del ginocchio sx, esiti cicatriziali, discromie cutanee. Ad emtrambi gli arti limitazione funzionale ai gradi estremi delle escursioni delle anche e delle tibio-tarsiche, lassità in varo-valgo del ginocchio. Deambulazione con zoppia e con atteggiamento extraruotato del piede sx. I postumi sovra descritti si accentuano con i cambiamenti climatici e con il sovraccarico funzionale determinando maggiore algia e rigidità>>.
La consulenza tecnica ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall’attore nella misura di € 597.80, ed ha quantificato la durata della malattia in dieci mesi (I.T.T. gg. 30, I.T.P. al 75% mesi 4, I.T.P. al 50% mesi 3, ed I.T.P. al 25% mesi 2) e la I.P.P. in misura del 18-20%, tenuto conto anche delle preesistenze menomative.
Ha, infine, accertato che tale quadro menomativo determina anche un danno alla capacità lavorativa specifica del 10%., affermando che <<i suddetti postumi, determinando un sovraccarico funzionale agli arti inferiori, con conseguente maggiore usura e necessità di maggiori pause/cautele, incidono sulla capacità lavorativa nella misura del 10 %>>.
In primo luogo, in adesione alla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, va riconosciuta una serie di spese mediche ritenute pertinenti, nella misura indicata nella consulenza stessa.
In secondo luogo, nel caso in esame sussistono anche ragioni per prevedere un aumento ulteriore del danno, equitativamente valutabile come pari al 15% del biologico, per ricomprendere anche le sofferenze derivanti dal sinistro e  corrispondenti alla prevedibile progressiva modifica delle proprie abitudini di vita, in considerazione dell’effetto che sul quadro lesivo del danneggiato sarà determinato dal peggioramento delle condizioni di salute con l’avanzare dell’età; al riguardo si  legge nell’elaborato peritale (pag. 38): <<Leggendo le note del Dott. Redeghieri mi preme solo confermare come, pure a fronte di postumi stabilizzati, il progressivo invecchiamento e la sovrapposizione di fenomeni artrosici potrà indurre un ulteriore aggravamento del danno, di difficile percentualizzazione, ma valutabile in maniera equitativa dal Giudice>>.
Va, infine, riconosciuto il danno patrimoniale per la diminuzione della capacità lavorativa specifica, da calcolare sulla base della retribuzione media annuale di € 26.600,00 circa, risultante dalla documentazione prodotta (dichiarazioni dei redditi precedenti all’incidente).
Quanto, quindi, al danno alla salute, secondo i criteri utilizzati correntemente da questo ufficio, quindi, tenuto conto dell’età del danneggiato (anni 53) al momento del fatto ed adottando per la valutazione del danno le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, il danno può essere in sintesi quantificato come segue:
I.T.T. gg. 30 (€ 122,50 al dì) € 3.675,00;
I.T.P. gg. 120 — al 75%, € 11.025,00;
I.T.P. gg. 90 — al 50%, € 5-512,50;
I.T.P. gg. 30 — al 25%, € 1.837,50;
I.P.P. 19% € 59.045,00;
Personalizzazione del danno non patrimoniale, € 12.164,25;
Spese mediche documentate, € 597,80;
A queste voci va aggiunto il danno patrimoniale, € 33-464,60.
Complessivamente, tenuto conto della devalutazione al momento del fatto delle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno alla salute, il danno ammonta ad € 81.095,00+12.164,25+33464,60+597,80; che, con l’aggiunta di rivalutazione in base al costo della vita secondo gli indici Istat dalla data del sinistro a quella di liquidazione (€ 2.765,77), e degli interessi sul capitale rivalutato con progressione annuale (€ 2.004,07), nonché a seguito della devalutazione per riportare i valori alla data del sinistro, porta ad un risarcimento effettivamente dovuto, alla data della sentenza, di € 130.753,35. A tale somma andranno aggiunti interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.

11. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto di ripetizione di parte attrice di quanto eventualmente corrisposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata, dichiara obbligato e condanna Y a corrispondere a X, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 130.753,35, comprensiva di interessi legali e danno da ritardo fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali su detta somma dalla data della pubblicazione della sentenza fino a quella di saldo effettivo; dichiara obbligato e condanna Y a rifondere a X le spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 3-500,00, di cui € 100,00 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge; pone definitivamente a carico di Y le spese di consulenza tecnica d’ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione a parte attrice di quanto eventualmente anticipato.
Così deciso in Modena, il 12/4/19 e contestualmente depositato nel sistema telematico.

Il Giudice Dr. G. Pagliani