La Fideiussione omnibus e il recesso del socio fideiussore

In caso di recesso del fideiussore dal rapporto di fidejussione omnibus  limitata ( cioè circoscritta a un importo fissato all’atto di accensione del rapporto fideiussorio),  i principi  desumibili  dal consolidato orientamento della giurisprudenza possono essere sintetizzati come segue:

a.   la regola generale è che il recesso del fideiussore, ove consentito nel perdurare del rapporto principale, produce l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo diventa efficace e, pertanto, l’obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo ancorché il debito dell’accreditato, al momento della chiusura del conto, risulti aumentato in dipendenza di operazioni successive;

b.  qualora successivamente al recesso del socio fideiussore si verifichino ulteriori rimesse da parte dell’accreditato sul conto garantito, queste, stante l’unitarietà del rapporto, non possono essere conteggiate separatamente dai prelevamenti, occorrendo in tali casi, per determinare l’entità dell’obbligazione principale, avere riguardo al momento della richiesta da parte della banca di estinzione del debito garantito, con la conseguenza che se esso risulta inferiore a quello esistente al momento del recesso, si verificherà una corrispondente riduzione dell’obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall’art. 1941, comma I, cc, per cui la fideiussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione garantita;

c.   il comportamento della banca che,  pur dopo il recesso del fideiussore medesimo, abbia mantenuto in vita il rapporto di apertura di credito con il debitore principale senza chiedere la sostituzione del garante o l’integrazione della garanzia non è di per sé contraria a principi di correttezza e buona fede nei confronti del fideiussore, salvo  non venga dimostrato che la banca abbia agito con la consapevolezza delle insufficienza della garanzia e, quindi, senza la dovuta attenzione all’interesse del fideiussore (Cass. 12685/2004).

Nota.   Nel quadro della uniformità dei rapporti negoziali banca-cliente, il fideiussore è chiamato a rispondere anche per le obbligazioni successive al momento in cui ha manifestato l’intenzione di recedere, sorte e maturate in dipendenza dei rapporti esistenti a quel momento.