La Corte di Cassazione, in tema di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, è stata ripetutamente investita della questione concernente l’individuazione dei beneficiari. Tuttavia, si sono manifestate divergenze di opinioni al punto da generare un vero e proprio contrasto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pertanto, sono state chiamate a comporre il conflitto ( con l’ordinanza n. 33195 del 16 dicembre 2019).
Un primo orientamento, più risalente ma prevalente, tendeva a considerare che il diritto del beneficiario alla prestazione trova fondamento nel contratto, ed è autonomo, e quindi non derivato da quello del contraente. Anche recentemente una Sezione della Corte è tornata a riaffermare questa opinione.
Secondo l’opposto orientamento, ove la polizza prevedesse la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, alla morte dello stipulante, bisognava intendere che le parti (del contratto assicurativo) avessero: a) voluto individuare i beneficiari dei diritti nascenti dal negozio; b) determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto. Sempre secondo tale orientamento, in assenza di specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante va interpretato come se avesse inteso assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione, conformemente alla natura del contratto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamate a comporre il contrasto sorto tra le varie Sezioni, con la recentissima sentenza n. 11421 del 30 Aprile 2021 che è possibile leggere in versione integrale al seguente link:
hanno affermato i seguenti principi di diritto:
“ La designazione generica degli <<eredi>> come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
– La designazione generica degli <eredi> come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
– Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo”.