Contratto concluso dal falso procuratore
Cassazione civile, sez. II, 17/06/2010, n. 14618
La sentenza in oggetto ci offre l’occasione di fare il punto su una figura giuridica, quella del falsus procurator, in cui ci si imbatte di frequente. Il principio affermato dalla sentenza, peraltro largamente condiviso, è il seguente: “Il negozio concluso dal falsus procurator si perfeziona con la ratifica del dominus e, come negozio in itinere o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del dominus sino alla ratifica di questi; tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo «pseudo – rappresentato», e non già all’altro contraente, il quale, ai sensi dell’art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto”.
La peculiarità del principio consiste nel fatto che pur trattandosi di un eccezione in senso proprio – il che implica la necessità che sia il rappresentato a contestare l’esistenza del potere rappresentativo in capo al rappresentante – grava su chi sostiene che lo pseudo – rappresentato è contrattualmente vincolato, l’onere di dimostrare che il rappresentante aveva il potere o che successivamente il contratto è stato ratificato. Dunque l’onere della prova dell’avvenuto conferimento dei poteri rappresentativi grava sul terzo contraente il quale pretenda di addossare al rappresentato gli effetti del negozio che assume concluso col rappresentante.