Cessione di crediti in blocco – NPL – Banche

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, nella persona della Dr. Rita Rosa ha pronunciato la seguente             sentenza

nella causa iscritta nel ruolo generale affari contenziosi con il n. 3718/20198 promossa da Caio rappresentato e difeso dall’Avv.. Giovanni Orlandi in forza di procura alle liti in calce all’atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, a Correggio (Reggio Emilia), Corso Mazzini n. 15

  • parte attrice opponente

CONTRO

Istituto Finanziario S.R.L. tramite il procuratore della Tizio Srl    in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. AO e dall’avv. RZ in forza di procura in calce all’opposto ricorso per ingiunzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in………

  • parte convenuta opposta
  • OGGETTO: Opposizione a D.l. n. 781/2019.

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente: “Voglia rill.mo Giudice, ogni contraria istanza respinta e disattesa: a) accertare e dichiarare la carenza della titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo alla Istituto Finanziario Srl e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto (D.l. n. 781/19 del Gdp di Reggio Emilia) poiché emesso in difetto dei requisiti di legge; b) in subordine respingere le domande tutte avanzate dalla Istituto Finanziario Srl  in quanto prive di fondamento giuridico e conseguentemente revocare il decreto opposto (D.l. n. 781/19 del Gdp di Reggio Emilia). Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. ”

Per parte convenuta opposta: “Voglia Nll.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare nel merito: concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo n. 781/2019 emesso in data 8/04/2019 dal Giudice di pace di Reggio Emilia, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 c.p.c.. In via principale nel merito rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 781/2019 emesso in data 8/04/2019 dal Giudice di pace di Reggio Emilia. In via subordinata, nel merito, in ogni caso il sig. Ghirardini al pagamento in favore dell’Istituto Finanziario  s.r.l. della diversa, maggior o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria spese e compensi oltre spese generali, iva e epa come per legge nonché successive occorrende. ”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Caio ha citato in giudizio la società Tizio s.r.l. quale procuratore di Istituto Finanziario  s.r.l. per l’udienza del giorno 14/11/2019 (differita d’ufficio all’udienza del 18/11/2019), presentando tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 781/2019 con cui il Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 8/04/2019 ingiungeva il pagamento della somma di euro 4.458,37 a titolo di somma capitale oltre interessi moratori legali dalle date di scadenza indicate in fattura al saldo.

Parte attrice opponente eccepiva la carenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo ad Istituto Finanziario s.r.l. mancando una analitica elencazione dei crediti oggetto della domanda, eccepiva l’inefficacia della cessione per invalidità della notifica/inefficacia dell’intervenuta cessione ex art. 1264 c.c. ed infine la prescrizione del diritto di credito e concludeva chiedendone la revoca o la dichiarazione di nullità e/o inefficacia.

In data 4/11/2019 si costituiva in giudizio la società  Istituto Finanziario s.r.l. sottolineando come il credito vantato fosse stato oggetto di cessione del credito in virtù di operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 I. n. 130 del 30/04/1999 ed art. 58 T.U.B. i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati ex art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti e contestando il fondamento dell’eccezione di prescrizione, interrotta dalle lettere raccomandate in data 12/01/2017. Ribadiva la sussistenza del credito insistendo nelle conclusioni esposte.

Con ordinanza riservata del 22/11/2019 il G.d.p. revocava l’esecutività del D.l. opposto erroneamente dichiarata in data 16/07/2019 in pendenza di opposizione incardinata in data 8/07/2019.

All’udienza del 16/12/2019 il Gdp rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del D.l. opposto e di concessione di termini ex art. 320 c.p.c. e ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.   All’udienza del giorno 17/02/2020, il Giudice tratteneva la causa per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

***

Ai sensi dell’art. 4 della legge I. n. 130 del 30/04/1999 si applicano, infatti, alle cartolarizzazioni le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2,3 e 4, del T.U.B. che recita: “La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’arì. 1264 del codice civile.”

Questa disposizione, dunque, prevede nei confronti dei debitori ceduti un’efficacia ex lege della cessione, in deroga all’art. 1264 c.c., dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, senza necessità della notifica e dell’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.

Il D.l. n. 781/2019, oggetto di opposizione, è stato emesso sulla base copia della G.U. parte seconda n. 145 del 10/12/2016 contenente l’avviso della comunicazione di acquisto da parte di Istituto Finanziario da  Gamma Srl ., società costituita ai sensi della legge della cartolarizzazione, di un generico portafoglio crediti pecuniari (per capitale, interessi maturati e maturandi, accessori, spese e quant’altro spettante ivi incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui originano, sue successive modifiche, integrazioni, con ogni pattuizione relativa e/o ai sensi dei successivi provvedimenti giudiziali) che  Gamma Srl aveva precedentemente acquistato in blocco ai sensi della legge sulla Cartolarizzazione da Unicredit Credit Management Bank s.p.a., costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari risultanti nella titolarità di Arena che, alla data del 25/10/2016, non fossero stati integralmente soddisfatti o comunque estinti e non avessero formato oggetto di accordi stragiudiziali e della copia del rapporto a sofferenze della posizione di Ghirardini Graziano da parte di Unicredit dal 7/02/2008 al 31/10/2016.

Se il D.l. è stato concesso in conformità alle condizioni di legge prescritte dagli artt. 634 c.p.c. ss. tuttavia, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso.

In tema di onere della prova poi, ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre incombe sul convenuto l’onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.

Oggetto di controversia è innanzitutto la titolarità del rapporto contrattuale oggetto di cessione in capo a Istituto Finanziario s.r.l. ai sensi e per gli effetti della legge sulla Cartolarizzazione.

A parere del giudicante l’opposizione di Caio  è fondata e merita accoglimento.

La società opposta, come anticipato, ha prodotto con il fascicolo monitorio copia della G.U. parte seconda n. 145/2016 (doc. n. 1 fascicolo monitorio) e della procura speciale alla società Credit Base International s.r.l. con sigla C.B.I. S.R.L. a riscuotere i crediti (doc. n. 2 fascicolo monitorio) ma non ha ritenuto di produrre né l’atto di cessione dei crediti né altro documento a riprova che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione.

La sola copia del rapporto a sofferenze di  Caio nei confronti di Unicredit dal 7/02/2008 al 31/10/2016 non è idonea di per sé sola a dimostrare né quale tipologia di rapporto contrattuale fosse intercorso tra Unicredit e Caio né la congruità dell’importo preteso né, prima ancora, che la posizione dell’attore opponente sia stata effettivamente oggetto della cessione prò soluto e, conseguentemente, la titolarità del rapporto in capo ad Istituto Finanziario  s.r.l..

Per tali motivi, in mancanza di prova della sussistenza del credito ceduto in capo a Istituto Finanziario s.r.l. l’opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.

Le spese del presente procedimento di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, definitivamente pronunciato, nel procedimento di opposizione a D.l. n. 781/2019 proposta da Caio nei confronti di Istituto Finanziario S.R.L ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 781/2019 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia.

Dichiara tenuta e condanna Istituto Finanziario s.r.l. in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte attrice opponente che liquida in euro XXXXXX, per compensi professionali oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Reggio Emilia,   li 4 Marzo 2020