La sentenza ( Cass. Civ. sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456 ) che si segnala consente di fare luce anche sulla modalità di svolgimento dell’opera del Direttore lavori, laddove la Corte era chiamata decidere se sia sufficiente un suo intervento alla fine dei lavori per la verifica dell’opera oppure se la contestazione all’appaltatore di eventuali vizi o difetti dell’opera debba avvenire nel corso dei lavori.
Il principio di diritto che si estrapola dalla pronuncia può essere sintetizzato come segue:
“In tema di appalto, l’obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell’arte – dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi – sussiste in corso d’opera e non ex post, ad opere ultimate.”
IL CASO. I committenti di un appalto convennero in giudizio l’impresa appaltatrice per sentirla condannare al risarcimento dei danni per vizi dei lavori di costruzione di un immobile di loro proprietà, nonché al pagamento dei danni per ritardata ultimazione degli stessi lavori.
L’impresa convenuta si costituì, chiedendo la chiamata in causa del direttore dei lavori per essere dallo stesso manlevata, risultando i ritardati tempi di consegna conseguenti a carenze nella progettazione.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda attorea, ritenendo responsabile anche il direttore dei lavori per non aver mosso contestazioni all’appaltatore con riferimento ai vizi di costruzione accertati.
La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado, relativamente alla posizione del direttore dei lavori, sul rilievo che “a distanza di circa un mese dalla consegna dei lavori, aveva contestato tali difetti all’appaltatrice in tre distinti verbali di contestazioni”.
Proposto ricorso in Cassazione da parte dei committenti, i giudici di legittimità osservano che il dovere di vigilanza del direttore dei lavori deve manifestarsi in corso d’opera, ritenendo quindi irrilevanti le contestazioni postume.
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