L’importante sentenza che si annota ( Cass., Sez. III, 28 settembre 2023, n. 27562 ) contribuisce all’affermazione del più recente orientamento della Corte di Cassazione, teso a stemperare il più rigoroso e risalente indirizzo che tendeva a fare rientrare nel concetto di “debito contratto per i bisogni della famiglia” anche i debiti contratti dall’imprenditore commerciale o dal professionista per l’esercizio dell’attività in quanto indirettamente destinato a fare fronte ai bisogni della famiglia (Cfr. tra le altre Cass. Sez. III, 7/2/2013, n. 2970)
Giova puntualizzare, infatti, che, secondo la norma dell’art 170 cc, l’ombrello protettivo rappresentato dal fondo patrimoniale al quale sono stati destinati i beni, è opponibile soltanto per i debiti che il creditore conosceva essere “estranei” ai bisogni della famiglia.
Il risalente orientamento tendeva a privilegiare una interpretazione ampia di bisogni della famiglia, facendovi rientrare le più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cfr. Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2001, n. 11683).
Secondo il più recente e maggiormente garantista indirizzo della Cassazione, al quale aderisce l’ordinanza che si annota ( conforme tra le altre Cass. Civ. 2940/2021), occorre operare una valutazione caso per caso.
In sostanza, se è pur vero che nei bisogni familiari possono rientrare anche le obbligazioni assunte per il potenziamento della capacità lavorativa della famiglia, e, dunque, in un certo senso anche le obbligazioni contratte per finanziare l’attività professionale o imprenditoriale dei coniugi, è anche altrettanto vero che non vige, comunque, alcun automatismo, per cui ogni debito contratto per l’attività professionale o imprenditoriale può dirsi automaticamente contratto per far fronte al mantenimento del nucleo familiare.
Sarà compito, quindi, delle parti dare prova ( anche per via presuntiva), dal lato del debitore, che l’obbligazione contratta non è direttamente e immediatamente ricollegabile alle esigenze del nucleo familiare e, da parte del creditore, che il debito, invece, poteva portare beneficio al bilancio della famiglia
la Corte afferma che, indipendentemente da ciò, occorre, comunque, un accertamento caso per caso, per ritenere l’estraneità dell’obbligazione professionale o d’impresa alle
necessità familiari.
Pertanto, se, ad esempio, uno dei coniugi abbia una propria attività professionale o artigianale esercitata in forma individuale e da questa tragga il reddito necessario a mantenere la propria famiglia potrebbe risultare più difficile sostenere che uno scoperto di conto corrente con la banca sia estraneo ai bisogni della famiglia.
Maggiori opportunità di sottrarre i beni conferiti al fondo alla garanzia del creditore, si presentano in caso di società di capitali.
In simili ipotesi, infatti, l’obbligazione contratta ad esempio verso una banca non viene assunta dal coniuge per sè stesso, ma in favore di un soggetto giuridicamente terzo quale una società e sarà molto più difficile per il creditore dimostrare la correlazione tra il debito contratto dalla società e i bisogni della famiglia.
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