“ Dalla lettura dell’ art . 27 comma 15 della legge 21 dicembre 7991 n. 449, come integrato con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 34155/2010, si desume che nel- caso in cui il pagamento avvenga a seguito di ordinanza di assegnazione emessa nel corso di procedura di espropriazione presso terzi ed il credito sia riferito a somme per le qual deve essere operata una ritenuta alla fonte, il terzo se riveste la qualifica di sostituto d’imposta deve operare all’atto del pagamento la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, salvo che sia a conoscenza della riferibilità del credito a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenute alla fonte.” ( Trib.le di Benevento sent. N. 1030/2017 ).
Testo della sentenza
TRIBUNALE DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4915 R.G. Cont. anno 2015
VERTENTE TRA
SAVIANO ANGELINA (c.f. SVNNLN4 4B5 6C359V)
Rappresentata e difesa dall’avv. SARNO ALFREDO giusta procura a
margine del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in atti, e
domiciliata in BENEVENTO presso il suo studio -parte attrice nel giudizio di merito ex art. 616 -c.p.c.,
opposta-
UNICREDIT S.P.A. in persona del legale rappresentante prò tempore (P.IVA 00348170101)
Rappresentata e difesa dall’avv. CLAUDIO GIORGIO SUPPA –
-parte convenuta nel giudizio dì merito ex art. 616 c.p.c.,
opponente-
Oggetto: opposizione all’esecuzione mobiliare n. 260/2015 r.g.e.. CONCLUSIONI: come formulate all’udienza del 28 ottobre 2016.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell’opposizione all’esecuzione proposta da UNICREDIT s.p.a. nella procedura espropriativa mobiliare avente n. 260/2015 intentata nei suoi confronti da SAVIANO ANGELINA -conclusasi con ordinanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare, avente n. 260/2015, poi riformata in sede di reclamo con ordinanza depositata in data 8 gennaio 2016- introdotta nel termine fissato dal G.E. nell’ordinanza ex art. 616 c.p.c. dalla Saviano. ,
Saviano Angelina ha chiesto al giudice della cognizione il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615 comma 1 c.p.c. dalla Unìcredit s.p.a. in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e con conseguente accertamento del suo diritto a procedere nell’esecuzione forzata intentata nei confronti della, convenuta opponente n. 260/2015 r.g.e..
Ha dedotto ed allegato a sostegno’ delle proprie ragioni:
- che illegittimamente il terzo pignorato aveva, nel l’eseguire il pagamento a favore della Saviano della somma oggetto di assegnazione nella procedura esecutiva n. 1314/2012, provveduto ad applicare la ritenuta d’acconto del 20%, avendo la stessa avuto , conoscenza della natura del credito dell’assegnatario, estraneo a quelli assoggettabili a ritenuta d’acconto;
- che infatti, nel caso di specie 1′ art. 21, c. 15 della legge 449/97 (come modificato dall’art. 15 del DL 78/2009), aveva
disposto che, “qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte”, laddove il terzo pignorato rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, questi all’atto del pagamento deve operare la ritenuta d’acconto nella misura del 20%” e l’art. 1 del protocollo n. 34755/2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, chiamato dalla norma di legge richiamata a dettare le modalità operative del procedimento, aveva chiarito che “il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è , riferibile a somme o valori – diversi da quelle assoggettabili a ritenute alla fonte”;
-che non si doveva ritenere vincolante, ai fini della verifica della ricorrenza del richiamato requisito della conoscenza, alla luce dei princìpi che regolano la gerarchia delle fonti normative, la circolare n.8 del 2 marzo 2011 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale era stato precisato che la detta conoscenza era acquisibile esclusivamente mediante produzione, da parte del creditore, di propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata dal documento di riconoscimento;
– che nel caso di specie il difensore della Saviano, su richiesta della Banca opponente di chiarire la natura fiscale del credito, aveva dato comunicazione alla Unicredit s.p.a. della natura del credito attivato dalla Saviano in executlvis, riferendo circostanze oggettive note al medesimo in virtù dell’incarico conferitogli, con conseguente .illegittimità della trattenuta dei 20% effettuata, nonostante tale comunicazione, dall’istituto di credito ;
– che neppure sussisteva il pericolo, rappresentato dall’opponente, di effettuare un doppio pagamento, quale terzo pignorato e quale sostituto d’imposta, alla luce di quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. 602/1973, secondo il quale il terzo pignorato aveva diritto di chiedere ed ottenere il rimborso di ritenute mal versate entro il termine di decadenza.
Nel costituirsi in giudizio la parte convenuta opponente ha chiesto accogliersi l’opposizione in quanto fondata, e riconoscere che l’inesistenza del credito vantato dalla Saviano nei propri confronti nella procedura esecutiva n. 260/2015.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle proprie ragioni:
– la legittima applicazione, nel pagare la somma di cui all’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva n. 1314/2012, della ritenuta a tìtolo di acconto del 20% così come imposto dalla legge, tenuto conto che, in caso di pignoramento presso terzi, in base all’art. 1 comma 2, del decreto legge del 1 luglio del 2009 n. 78, il soggetto erogatore in qualità di sostituto di imposta doveva effettuare la ritenuta pari al 20%, e che, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 2 marzo 2011, gli erogatori dovevano sempre operare una ritenuta del 20% a titolo dì acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, salvo che il creditore, con dichiarazione resa personalmente chiarisse la estraneità del credito alla detta ritenuta, anche per il principio della vicinanza della prova;
-che infatti nel caso di specie tale dichiarazione non era stata resa dalla Saviano;
-che non risultava efficace, a tal fine, la dichiarazione resa dal difensore della medesima, esulando il potere dovere di rendere la detta dichiarazione i poteri conferitigli nella procura alle liti;. – che infatti la circolare richiamata non si riferiva ad Una conoscenza attraverso qualsiasi modalità bensì ad una conoscenza attraverso una dichiarazione proveniente direttamente dalla parte, analogamente a quanto previsto, dall’art. 152 disp. att. c.p.c. in materia di giudizi per l’ottenimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali; .
- che solo il sostituito e non il sostituto era legittimato a chiedere la restituzione di quanto eventualmente versato in eccedenza all’erario.
I motivi di opposizione proposti dalla Unicredit s.p.a.
non risultano fondati.
Infatti, confermando l’orientamento già manifestato da questo Tribunale in sede collegiale con l’ordinanza depositata l’8 gennaio 2016 nel procedimento per reclamo avente n. 3604/2015, questo Giudice ritiene che dalla lettura dell’art. 21 comma 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come integrato con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 34755/2010, si desume che nel caso in cui il pagamento avvenga a seguito di ordinanza di assegnazione emessa nel corso di procedura espropriativa presso terz^ ed il credito sia riferito a somme per le quali deve essere °PSrata ^ ritenuta alla fonte, il terzo, se riveste la sostituto d’imposta deve operare all’atto del pagamento la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, salvo che sia a conoscenza della riferibilità del credito a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenute alla fonte.
Le norme citate non richiedono necessariamente, per escludere la ritenuta d’acconto, l’obbligo del creditore procedente di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – che pure sembra imposta dalla Circolare n. 8/2011- dell’Agenzia delle Entrate- tenuto conto della non vincolatività della stessa (sul punto cfr. ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6699 del 21/03/2014, che chiarisce che “la circolare dell’Agenzia delle Entrate interpretativa di una norma tributaria, anche ove contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici), per il giudice e per la stessa autorità che l’ha emanata”), a differenza di quanto espressamente revisto dal legislatore dall’art. 152 disp. . att. c.p.c., conseguentemente non comparabile al caso di specie.
La detta dichiarazione sostitutiva costituisce solo uno degli strumenti mediante i quali il terzo sostituto di imposta può raggiungere la detta conoscenza.
Bisogna a questo punto applicare al caso di specie i principi appena richiamati. Per farlo occorre innanzi tutto rilevare che nel caso di specie è pacifica tra le parti la natura del credito attivato dalla Saviano in via esecutiva, non assogettabile a ritenuta d’acconto (desumibile, peraltro, anche dalla lettura del titolo esecutivo, prodotto nel fascicolo dell’esecuzione) . Ebbene, proprio in assenza di una specifica previsione normativa che imponga la dichiarazione sostitutiva di notorietà, si ritiene che la conoscenza rilevante per evitare l’effettuazione della ritenuta d’acconto da parte dell’istituto di credito,nella qualità di sostituto d’imposta, sìa integrata dalla comunicazione fatta all’istituto di credito da parte del difensore della creditrice, nella fase immediatamente successiva alla emissione dell’ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva espressamente richiamata dallo stesso istituto di credito nel verbale di causa del 2 luglio 2015 della procedura espropriativa mobiliare avente n. 260/2015, tenuto conto del principio di leale collaborazione tra le parti, essendo emerso dalla documentazione prodotta da entrambe le parti che il terzo pignorato si rivolse, all’indomani dell’ordinanza di assegnazione, direttamente al difensore della Saviano, chiedendogli genericamente di precisare la natura del credito attivato in. via esecutiva, salvo poi a ritenere insufficiente la sola dichiarazione resa dal suo difensore (cfr. mali intercorse tra le parti, prodotte da entrambe).
Occorre inoltre sottolineare che la conoscenza della natura del credito attivato in via esecutiva poteva essere desunta dal terzo pignorato da una semplice lettura del titolo esecutivo attivato nella procedura esecutiva n. 1314/2012 (e prodotto nel presente fascicolo), alla luce del contenuto precettivo dell’atto di ” pignoramento presso terzi, in particolare ex art. 543 comma 2 n. c.p.c., allo stesso istituto di credito notificato.
Nessun rilievo può assumere, ai fini della definizione della presente controversia, la circostanza, peraltro non provata,dell’avvenuto pagamento della somma oggetto di ritenuta all’ente impositore da parte dell’istituto di credito reclamato, tenuto conto che anche il sostituto, nel caso di indebito pagamento, può richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al giudice tributario l’eventuale rifiuto.
Alla luce delle motivazioni esposte l’opposizione proposta da Unicredit s.p.a. nei confronti di Saviano Angelina nella procedura espropriativa n. 260/2015 non può essere accolta.
La Unicredit s.p.a., soccombente, deve essere condannata a rifondere a Saviano Angelina le spese di lite, liquidate nel dispositivo. Deve essere disposto il pagamento delle spese di lite direttamente a favore del difensore della Saviano, che ha dichiarato di aver anticipato e le spese e non ricevuto compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Dott.ssa Serena Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
-non accoglie l’opposizione proposta da Unicredit s.p.a. nei confronti di Saviano Angelina nella procedura espropriativa n. 260/2015;
-condanna la Unicredit s.p.a. a rifondere a Saviano Angelina le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 1212,00 per compenso ed € 120,00 per spese vive, oltre spese .generali al 15% ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore-, del difensore.
Benevento, 22 maggio 2017.
Il Giudice Serena Berruti