Corte d’Appello di Bologna ordinanza 19.2.2013
Il sig. C.V. difeso dall’Avv. G. S., risultato soccombente nella controversia sottoposta a giudizio arbitrale promossa dalla società X s.r.l. difesa dall’Avv. Giovanni Orlandi, ha proposto appello formulando preliminare istanza di sospensione dell’esecutività del lodo pronunciato in rimo grado.
Il Collegio giudicante, con l’ordinanza qui pubblicata, ha respinto l’istanza ritenendo che non ci fossero ragioni sufficienti per disporre la sospensione del lodo arbitrale (reso esecutiva dal Trib.le di Reggio E.), nonostante l’elevato importo che l’istante C.V. era stato condannato a pagare (oltre 236.000,00 euro) con il lodo arbitrale, in quanto non ha ravvisato l’immanenza di un pericolo di pregiudizio patrimoniale, anche in considerazione della capacità economica delle parti in causa.
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati:
Dr. Vincenzo De Robertis – Presidente
Dr. Lucio Montorsi – Consigliere
Dr. Antonella Palumbi – Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letta l’istanza presentata da C.V. per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale pronunciato inter partes in data 16.7.2012 portante la condanna dell’istante al pagamento della somma capitale di euro 216.271,54;
Considerato che il temuto pregiudizio derivante dall’esecuzione del lodo ha esclusivamente natura patrimoniale e non può pertanto ritenersi irreparabile; che inoltre, a prescindere o meno dalla fondatezza o meno dell’impugnazione della decisione arbitrale, non sussiste in concreto il presupposto dei “gravi e fondati motivi” di cui all’art. 283 c.p.c. in quanto, come evincibile dalla documentazione prodotta dalla parte resistente soc. X s.r.l., la stessa presenta in relazione alla propria attività risultati di esercizio positivi ed è titolare di cespiti immobiliari e disponibilità liquide costituenti ampia garanzia patrimoniale, mentre l’asserita carenza di risorse economiche in capo a C.V. è smentita dalla sue partecipazioni in società aventi notevoli immobilizzazioni e dalla sua titolarità di beni immobili,
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensione dell’esecutività del lodo
Si comunichi.
Bologna 19.2.2013
Il Consigliere est.