Con il provvedimento in oggetto il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto la nostra impostazione difensiva affermando che, contro il provvedimento di rigetto del ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva (ex art. 696 bis cpc) è inammissibile il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., così respingendo la domanda della parte istante che è stata condannata alle spese del giudizio.
Nella fattispecie un Condominio aveva presentato un ricorso per Consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite (ex art. 696 bis c.p.c.) onde fare accertare l’esistenza di vizi asseritamente afferenti opere di sostegno di un piano dell’edificio. Il Tribunale, accogliendo le tesi difensive dei resistenti, aveva rigettato il ricorso ritenendo che fossero ormai trascorsi i termini prescrizionali.
Avverso tale provvedimento il Condominio aveva poi proposto reclamo, al quale avevano resistito i convenuti, nonché il terzo chiamato. Il Tribunale, in composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile il reclamo ricordando che nel nostro ordinamento, i mezzi di impugnazione sono tassativi e che, pertanto, non è possibile l’impiego di mezzi impugnatori diversi da quelli previsti o il loro impiego analogico. Nel caso oggetto di scrutinio, in particolare, stante la natura non cautelare dell’istituto scelto dal Condominio non si palesava alcun pericolo di dispersione della prova.
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Ordinanza collegiale del Tribunale Reggio Emilia in data 20 febbraio 2020