Estinzione della società – carenza di legittimazione – irragionevole durata del processo

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

In tema di estinzione di società: rapporti attivi e passivi pendenti, legittimazione processuale attiva e passiva.

La sentenza in oggetto, ultima di tre sentenze in tema di estinzione della società (precisamente la n. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013), afferma il principio per cui in caso di cancellazione volontaria dal registro delle imprese i soci della società cancellata non hanno legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l’equa riparazione per irragionevole durata del processo. In realtà, la sentenza arriva implicitamente ad affermare un principio ben più lato, ossia che la sorte delle “mere pretese” non ancora assurte a veri e propri diritti di credito ovvero ancora diritti di credito, ancorché non controversi, che non siano ancora liquidi. In questi due casi la Suprema Corte arriva ad affermare che la volontaria cancellazione della società dal Registro delle Imprese può essere a buon diritto interpretata come una rinuncia implicita a tali posizioni giuridiche soggettive attive con la conseguente carenza di legittimazione attiva dei soci a far valere tali posizioni in seguito alla cancellazione.

Cassazione Sez. Un. Civili , 12 marzo 2013, n. 6072 – Pres. Preden – Est. Rordorf.

Massima:

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società esclude la legittimazione dei suoi soci ad agire in giudizio per ottenere l’equa riparazione per irragionevole durata di altro processo, di cui la società sia stata parte, in quanto la scelta di farsi cancellare dal registro delle imprese implica la tacita rinuncia della società al credito in questione, essendo incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento e liquidazione del medesimo.