Del fondo patrimoniale 2
Cass. n. 4011 del 19 febbraio 2013
Ancora una pronuncia, freschissima, in tema di fondo patrimoniale e un’ulteriore conferma del declino inarrestabile cui sembra destinato tale istituto quale strumento per la difesa del patrimonio familiare. Un declino sancito da un’avversione della giurisprudenza che ormai appare conclamato e che dipende forse da una tendenza all’abuso per fini elusivi.
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte, statuendo a proposito di un ricorso presentato da un contribuente che aveva proposto opposizione ad una esecuzione immobiliare inerente immobili conferiti in fondo patrimoniale, ha affermato il principio che in ipotesi di debito contratto nei confronti di un istituto di credito per ragioni legate all’esercizio di un’impresa o comunque di carattere lavorativo, il debito stesso può essere considerato come contratto nell’interesse della famiglia. In caso di inadempienza quindi la banca può sottoporre al pignoramento l’immobile conferito nel fondo patrimoniale.
L’orientamento espresso da questa recente sentenza, che trova peraltro conforto in alcune pronunce precedenti (Cass. 18.09.2001 n. 11683 e Cass. 07. 07. 2009 n. 15.862 ), muove da una interpretazione estensiva del concetto di “bisogni della famiglia” di cui all’art. 170 cc.. Tale norma infatti prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Secondo la Corte, l’espressione “bisogni della famiglia” non deve essere circoscritta alle sole necessità strettamente necessarie ed essenziali del nucleo familiare, ma comprende ogni esigenza più ampia, riconducibile alle esigenze di mantenere i bisogni e le esigenze quotidiane nonché a un equilibrato sviluppo della famiglia, con esclusione quindi delle sole esigenze di natura voluttuaria o ispirate da intento speculativo.
In tale quadro, quindi, si è ritenuta operare la presunzione che anche i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi, anche se finalizzati ad accrescere la sua capacità lavorativa, devono intendersi destinati indirettamente ad accrescere il reddito disponibile per il mantenimento dei bisogni della famiglia. Ne discende che grava sul debitore, in sede di opposizione al pignoramento, l’onere di dimostrare che i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa sono stati contratti per ragioni estranee ai bisogni della famiglia.