Trasporto – Contratto di subtrasporto: il submittente può fare valere la responsabilità risarcitoria del vettore in via diretta

 

Tribunale di Reggio Emilia  Sent. n.1203 del 23.09.14

 

Il vettore che  stipula un contratto di sub trasporto, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al sub trasportatore.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia (Sent. n.1203 del 23.09.14) il quale ha affermato uniformandosi a un  consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda,  Cass., sez. III, 7 febbraio 2006, n. 2529) che nell’ambito del contratto di sub trasporto, il sub mittente in caso di perdita delle cose trasportate, può fare valere la responsabilità risarcitoria del suo vettore in via diretta, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia o meno esperito l’azione risarcitoria nei confronti del primo e senza dover dimostrare di avere risarcito il danno al mittente.

Alla luce dell’art. 1689 comma 1 c.c.,“i diritti nascenti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore spettano al destinatario,  dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la consegna al vettore”.

Nel rapporto di sub trasporto,infatti, il vettore del contratto di trasporto diviene a sua volta sub mittente ed ha pertanto la piena legittimazione ad esperire azione diretta nei confronti del sub trasportatore, sulla base del contratto di sub trasporto, atteso che il destinatario finale non ha agito nei confronti del trasportatore.

La quantificazione del danno subito, ai sensi dell’art. 1696 comma 1 c.c. deve essere commisurata al prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Testo integrale

 

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione II Civile

Sentenza 23 settembre 2014, n. 1203

N. R.G. 7750/2011

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7750/2011 promossa da:

X. TRASPORTI S.P.A. (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell’avv. IORI VILLIAM e dell’avv. PATERNA GAETANA ELISABETTA (PTRGNL53M61D969C) VIA ASSAROTTI 4/10 GENOVA; GHELARDI MARCELLO (GHLMCL48P06D969K) VIA ASSAROTTI 4/10 GENOVA; elettivamente domiciliato in VIA MANFREDI N. 3, 42121 REGGIO NELL’EMILIA, presso il difensore avv. IORI VILLIAM

ATTORE/I

contro

Y. TRASPORTI S.R.L. (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell’avv. MUSSINI CARLO e dell’avv. DE TULLIO SEBASTIANO (DTLSST64E01A662D) VIALE UNITA’ D’ITALIA 89, 70125 BARI; elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHERI 4, 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MUSSINI CARLO

CONVENUTO

CNA INSURANCE COMPANY LIMITED rappresentato e difesa dall’avv. NARDOMARINO NICOLA e dell’avv. BREGANTE CORRADO (BRGCRD58A05D969B) VIA XX SETTEMBRE 37/6 GENOVA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NARDOMARINO NICOLA

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Tutte le parti hanno concluso con foglia allegato all’udienza del 21/11/2013.

FATTO

I fatti rilevanti ai fini della decisione sono i seguenti, provati per tabulas e pacifici tra le parti:

· Elintech ha commissionato ad X. un trasporto di merce relativo ad una partita di 620 cX. di telefoni cellulari, da consegnare al cliente finale Auchan;

· X. ha stipulato un contratto di subtrasporto con Y., per completare il trasporto da lei iniziato;

· Y. ha subìto il furto della merce trasportata;

· Elintech ha riaccreditato ad Auchan il prezzo della merce venduta ed ha poi ottenuto dalla propria assicurazione ACE l’indennizzo di € 273.765 per la perdita della merce, del complessivo valore di mercato di € 388.518;

· X. è quindi stata raggiunta dalla richiesta di ACE di rimborsare l’indennità corrisposta, nonché da una richiesta di Elintech di pagare la differenza tra il valore della merce e l’indennità assicurativa percepita.

Ciò posto in linea di fatto, X. conviene in giudizio Y. per ottenerne la condanna a risarcire il danno subìto, quantificato, ex art. 1696 commi 1 e 4 c.c., nel prezzo della merce perduta, pari ad € 388.518, oltre rivalutazione ed interessi.

Costituendosi in giudizio, resiste Y., per un verso deducendo il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di X., non avendo la stessa a sua volta ancora provveduto a risarcire il danno a Elintech od Auchan; per altro verso negando una propria colpa grave in relazione al furto subìto, ciò che comporta comunque una rimodulazione della responsabilità risarcitoria ex art. 1696 comma 2 c.p.c.; da ultimo ed in ogni caso, chiedendo ed ottenendo la chiamata in giudizio della propria assicurazione CNA per essere garantita in denegata ipotesi di condanna.

Ritualmente costituitasi, anche CNA eccepisce il difetto di legittimazione attorea; l’inammissibilità comunque della domanda per la parte concernente la richiesta di risarcimento pervenuta ad X. da Elintech; la prescrizione ex articolo 2952 comma 2 c.c. dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa, non essendo stato comunicata all’assicuratore la richiesta del terzo danneggiato, cioè X.; l’inoperatività comunque della polizza; in denegata ipotesi, l’applicazione dei massimali e scoperti di polizza.

DIRITTO

a) Vanno innanzitutto rigettate le richieste di prova testimoniale reiterate dalle difese di tutte e tre le parti in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che, come detto, i fatti rilevanti ai fini della decisione, cioè quelli sopra descritti, sono pacifici tra le parti e comunque documentalmente provati.

Le prove testimoniali dedotte, quindi, sono irrilevanti ai fini del decidere, in parte perché attengono a fatti pacifici, in parte perché attengono a fatti inconducenti in relazione agli accertamenti che devono essere qui svolti.

b) E’ infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalle difese della convenuta e della terza chiamata.

Sul punto, si osserva infatti che, secondo la pacifica e mai contrastata giurisprudenza, nell’ambito del contratto di subtrasporto (id est il contratto stipulato tra X. e Y.), il submittente (id est X.), in caso di perdita delle cose trasportate, può fare valere la responsabilità risarcitoria del suo vettore (id est Y.), indipendentemente dal fatto che il mittente (id estElintech) abbia o meno esperito l’azione risarcitoria nei suoi confronti, e senza quindi dover dimostrare di avere risarcito al mittente il danno: Cass. n. 2483/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 2529/2006, Cass. n. 19050/2003, Cass. n. 4729/1992, Cass. n. 10533/1991.

A tali conclusioni, come detto consolidate in giurisprudenza, si perviene proprio sulla base della regola generale codificata dall’articolo 1689 comma 1 c.c. (“i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la consegna al vettore”), erroneamente invocata a proprio favore dalle difese della convenuta e della terza chiamata.

Infatti, poiché nel rapporto di subtrasporto il vettore del contratto di trasporto diviene mittente, egli (cioè X.), non avendo il destinatario finale Auchan agito nei confronti del trasportatore, ha nei confronti del subtrasportatore (cioè Y.), non già azione di regresso in relazione ai danni richiestigli dal mittente principale, bensì azione diretta in relazione il contratto di subtrasporto stipulato.

Discende, in conclusione, sia la piena legittimazione di X., quale submittente ed ex art. 1689 comma 1 c.c., ad esperire azione diretta nei confronti del subtrasportatore Y. per la perdita del materiale trasportato; sia la configurabilità della responsabilità risarcitoria del subtrasportatore Y., ex art. 1693 c.c., non essendo stata provata, ed in realtà nemmeno dedotta, la sussistenza delle esimenti previste dalla norma.

c) Venendo alla quantificazione del danno subìto da X., ritiene questo giudice come detto danno vada commisurato al “prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna” ex art.1696 comma 1 c.c., non essendo revocabile in dubbio la colpa grave del vettore Y. ex art. 1696 comma 4 c.c.

Invero, dirimente in tal senso è il fatto, risultante dalle denunce effettuate ai carabinieri dalla stessa Y., che la convenuta si è servita di un ‘padroncino’ a lei totalmente sconosciuto, ed ha caricato la merce sul suo autocarro senza nemmeno previamente accertare le generalità del predetto ‘padroncino’ ed il possesso da parte sua delle prescritte licenze di autorizzazione all’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto terzi (cfr. all. 4-7 fascicolo attoreo).

Ciò detto ed in ragione della sua colpa grave, la convenuta deve essere condannata a risarcire il danno all’attore, ex art. 1696 commi 1 e 4, nella misura di € 388.518 (cfr. all. 2 fascicolo attoreo). Su tale somma capitale, all’evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, id est il 18/2/2010, sulla somma via via rivalutata e sino al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità).

d) Relativamente poi alla domanda di manleva esperita dalla Y., è fondata l’eccezione di prescrizione biennale sollevata ex articolo 2952 comma 2 c.c., atteso che risulta agli atti una domanda risarcitoria ante causam esperita nei confronti della Y. da X. in data 22/2/2010 (cfr. fax di cui all’allegato 7 del fascicolo della terza chiamata, la cui ricezione non è stata contestata dalla convenuta); e che la Y., una volta evocata nel presente giudizio, ha esperito la domanda di manleva verso l’assicurazione con citazione il 30/4/2012.

Inoltre, è altresì fondata anche l’eccezione relativa alla mancata copertura del sinistro da parte della polizza assicurativa, atteso che l’articolo 2 della parte tre delle condizioni generali di polizza (cfr. pag. 13 del contratto, allegato 2 del fascicolo della terza chiamata), sotto la voce delle ‘esclusioni generali’, prevede espressamente che non è assicurata la “perdita… di…telefonini”; e la pattuizione risulta espressamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.p.c. (cfr. pag. 21 del citato allegato).

Essendo pacifico che la merce trasportata riguardava appunto telefonini e non avendo la convenuta nulla replicato in ordine all’eccezione della propria assicurazione, deve comunque rigettarsi la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, rimanendo assorbite le ulteriori difese della terza chiamata stessa in ordine ad ulteriori profili di inoperatività della polizza

e) Circa infine le spese di lite, occorre distinguere tra i due rapporti processuali.

In relazione al rapporto processuale attore-convenuto, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore così come previsto dall’art. 28 (cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014), sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.

In relazione invece al rapporto processuale tra la convenuta e la terza chiamata, nonostante la soccombenza della convenuta, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 c.p.c., suggeriscono comunque l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, vanno rinvenuti nell’assoluta singolarità e stravaganza delle condizioni generali unilateralmente predisposte dall’assicurazione per disciplinare il contratto di trasporto, che prevedono una molteplicità di esclusioni all’operatività del contratto stesso con riferimento ai beni trasportati (cfr., oltre al citato articolo 2, anche i punti B.2.1., C.2.1, C.2.3, C.1.3, C.1.4., 4.2.1, 4.2.3, tutti invocati dalla difesa), rendendo l’assicurazione stessa oggettivamente di difficile, se non quasi impossibile, applicazione.

Si dà atto che questo Giudice è stato nominato Istruttore del fascicolo, in precedenza affidato ad altro magistrato, nel luglio 2014, e che la controversia è stata decisa alla successiva udienza del 23/9/2014 con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e depositata telematicamente.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

– condanna Y. Trasporti s.r.l. a pagare a X. Trasporti s.p.a. € 388.518, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 18/2/2010 al saldo;

– rigetta la domanda di garanzia formulata da Y. Trasporti s.r.l. nei confronti di CNA Insurance Company Limited;

– condanna Y. Trasporti s.r.l. a rifondere X. Trasporti s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 20.000, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;

– compensa integralmente le spese di lite tra Y. Trasporti s.r.l. e CNA Insurance Company Limited.

Reggio Emilia, 23/9/2014

Il Giudice,

dott. Gianluigi MORLINI