Con la sentenza che pubblichiamo il Giudice, in tema di cartolarizzazione del credito, ha affrontato la dibattuta questione della prova che la società cessionaria, che agisce per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Ha trovato affermazione il principio, peraltro condiviso dall’orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo il quale l’esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali spese gestione fido e revisione fido.
Il giudice ha quindi accolto l’opposizione al Decreto ingiuntivo proposta dalla persona intimata che negava di avere mai intrattenuto rapporti con l’istituto di credito.