Cass. n. 26 maggio 2014, n. 19199
Una sentenza non più recentissima – che conferma tuttavia un orientamento consolidato in una materia che non registra successivi contributi giurisprudenziali – ci offre l’occasione per alcune considerazioni a proposito della cessione dei crediti .
Insegna l’art. 1264 cc che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.
Il secondo comma, prevede, tuttavia, che anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.
Secondo la pronuncia in parola della Corte di Cassazione, la regola dettata al secondo comma del citato articolo, deve essere coordinata con le norme che regolano l’opponibilità della cessione ai creditori del cedente, in particolare con la previsione dell’inopponibilità a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in data successiva alla dichiarazione di fallimento del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi degli artt. 2914, n. 2, c.c. e 45 L.F
In proposito giova ricordare che è possibile anche procedere alla cessione non solo di crediti già sorti, ma anche di crediti futuri o sperati, a condizione che nel momento della cessione esista già il rapporto di credito da cui i crediti dovrebbero nascere.
In caso di fallimento, tuttavia, per opporre efficacemente la cessione al curatore è necessario non solo che il credito sia sorto, ma anche che sia divenuto esigibile prima della dichiarazione di fallimento ( C. Cass. 29.12.2000 n. 16235)
Pere utile altresì’ segnalare i seguenti principi giuridici affermati in materia dalla Suprema Corte:
L’art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l’effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cassazione civile sez. VI 13 marzo 2014, n. 5869).
La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. III 28 gennaio 2014 n. 1770).