Cassazione Civ. 11.06.11 n. 9467
Nella fattispecie Tizio, titolare di un’officina meccanica, ordinava alla società Alfa S.p.A. un ponte sollevatore per autoveicoli, che, in seguito della consegna effettuata direttamente dalla società costruttrice, veniva poi installato dal tecnico specializzato incaricato dalla venditrice stessa. In seguito ad un sinistro occorso per un’improvvisa inclinazione del ponte, Tizio, che aveva riportato gravi lesioni, instaurava una causa per la risoluzione del contratto e le conseguenti statuizioni risarcitorie e restitutorie.
La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame, e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo l’incidente ascrivibile all’esclusiva colpa dell’infortunato, il quale, benché messo a conoscenza della provvisorietà del montaggio del macchinario, ancora necessitante di alcuni elementi e della necessità di un secondo intervento per la definitiva messa in opera, aveva imprudentemente ritenuto di metterlo in funzione pur essendo lo stesso non ancora idoneo all’uso.
La Corte di Cassazione respingendo il ricorso confermava le precedenti decisioni affermando che non sussiste responsabilità per vizi della cosa venduta o per difettoso funzionamento se l’acquirente imprudente utilizza il macchinario acquistato prima del suo definitivo montaggio.