Uso di apparecchi elettronici durante la guida
Un emendamento all’art. 3, comma 2, lett. b) d.d.l., che, nel modificare l’art. 173, comma 3-bis c.d.s., ha introdotto la sanzione accessoria della sospensione della patente fin dalla prima violazione, riduce la sanzione pecuniaria da 422 a 250 euro, e da 644 a 350 euro, in caso di ulteriore violazione nel biennio.
Limitazioni per i neopatentati
Un emendamento all’art. 5 d.d.l., che, nel modificare l’art. 117, comma 2-bis, c.d.s., ha esteso la qualifica di neopatentato, ai fini delle previste limitazioni, da 1 a 3 anni dal rilascio della patente B, amplia la possibilità di guida degli autoveicoli da quelli aventi potenza non superiore a 55 kW/t, a quelli aventi potenza fino a 75 kW/t.
Utenti vulnerabili della strada
Un emendamento all’art. 8 d.d.l, estende la definizione di utente vulnerabile – meritevole di particolare tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade – recata dall’art. 3, comma 1, n. 53-bis, oltre che ai pedoni, alle persone con disabilità, e ai ciclisti, anche ai conducenti di ciclomotori e motocicli, nei confronti della sicurezza dei quali, grazie a un ulteriore emendamento, che modifica l’art. 208 C.d.S., è estesa anche la quota del 50% dei proventi degli enti locali relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie
Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali
L’emendamento che introduce il nuovo art. 8-bis d.d.l., previo inserimento di un nuovo comma 2-bis all’art. 175 c.d.s., stabilisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali – in deroga alla previsione che vieta la circolazione ai velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc. se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico – ai maggiorenni sia consentito condurre motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc. se a motore termico, ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico.
Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano
Un emendamento all’art. 12 d.d.l., introduce un periodo al comma 12 dell’art. 143 c.d.s. ai sensi del quale, laddove dalla circolazione contromano derivino omicidio o lesioni gravi o gravissime stradali – ipotesi contemplata come aggravante dal comma 5 n. 2 di entrambi gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. – si applica anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo.
Circolazione fuori dai centri abitati
L’emendamento che introduce il nuovo art. 14-bis d.d.l., previo inserimento di un nuovo comma 1-sexis all’art. 6 c.d.s., prevede che, per straordinarie esigenze di tutela di particolari luoghi, per non più di 5 mesi all’anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – previo parere della prefettura – posano istituire delle zone a traffico limitato territoriali, opportunamente segnalate.
Modifiche alla legge di depenalizzazione
L’emendamento che introduce il nuovo art. 14-ter d.d.l., introduce un periodo al comma 6 dell’art. 27 l. n. 24/11/1981 n. 689, ai sensi del quale la maggiorazione di 1/10 a semestre dovuta in caso di ritardo nel pagamento, per le violazioni stradali non può superare i 3/5 dell’importo della sanzione (id est il 60%).