Mese: maggio 2021

Polizze vita a favore degli eredi legittimi. Come individuare i beneficiari

La Corte di Cassazione,  in tema di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, è stata ripetutamente  investita della questione concernente l’individuazione dei beneficiari. Tuttavia, si sono manifestate divergenze di opinioni al punto da generare un vero e proprio contrasto.  Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pertanto, sono state chiamate a comporre il  conflitto ( con l’ordinanza n. 33195 del 16 dicembre 2019).

Un primo orientamento, più risalente ma   prevalente, tendeva a considerare  che il diritto del beneficiario alla prestazione trova fondamento nel contratto, ed è autonomo, e quindi non derivato da quello del contraente. Anche recentemente una Sezione della Corte  è tornata a riaffermare questa opinione.

Secondo l’opposto orientamento, ove la polizza prevedesse la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, alla morte dello stipulante, bisognava intendere che le parti (del contratto assicurativo) avessero: a) voluto individuare i beneficiari dei diritti nascenti dal negozio; b) determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto. Sempre secondo tale orientamento, in assenza di specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante va interpretato come se avesse inteso assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione, conformemente alla natura del contratto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamate a comporre il contrasto sorto tra le varie Sezioni, con la recentissima sentenza n. 11421 del 30 Aprile 2021 che è possibile leggere in versione integrale al seguente link:

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/11421_05_2021_no-index.pdf

hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“ La designazione generica degli <<eredi>> come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

– La designazione generica degli <eredi> come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.

– Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo”.

Recupero crediti, banca, cessione del credito, cartolarizzazione

Con la sentenza che  pubblichiamo il Giudice,  in tema di cartolarizzazione del credito, ha affrontato la dibattuta questione  della prova che  la società cessionaria, che agisce per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare  del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Ha trovato affermazione il principio, peraltro condiviso dall’orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo il quale  l’esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali spese gestione fido e revisione fido.

Il giudice ha quindi accolto l’opposizione al Decreto ingiuntivo proposta dalla persona intimata che negava di avere mai intrattenuto rapporti con l’istituto di credito.

Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia