Anno: 2013

Infortunio in itinere

Cassazione Civile  n. 7970/2012

  Non può essere considerato un infortunio sul lavoro (cd. infortunio in itinere), quello che si verifica mentre ci si reca in bicicletta al lavoro.

Secondo la Suprema Corte se è possibile ricorrere all’autobus per coprire il tragitto, il lavoratore può benissimo usare il mezzo pubblico che risulta anche più comodo. La decisione è della sezione lavoro che con sentenza in oggetto ha rigettato le richieste di una impiegata che era caduta con la bici nel tragitto casa-ufficio.                                                                                                                       Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda diretta ad ottenere l’indennizzo da parte dell’Inail.                                                                                                                                          La Corte d’appello ha riformato la pronuncia sul rilievo che la donna non aveva dimostrato la necessità di utilizzare il proprio mezzo di trasporto specie se si considera il fatto che il tragitto era coperto dal servizio di trasporto pubblico.                                                                                                                               La lavoratrice ricorreva in Cassazione sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare le sue condizioni di salute e familiari che rendevano consigliabile l’uso della bicicletta.                                                                                                         Una tesi che non ha convinto i giudici di legittimità, che hanno così confermato la decisione della Corte territoriale sottolineandone la correttezza del percorso logico laddove si è evidenziato che “il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro era in pieno centro urbano e servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiavano su corsie preferenziali”.                                                                                                     L’uso del mezzo pubblico, si legge in sentenza, avrebbe garantito oltretutto alla lavoratrice maggiore comodità e minore disagio nel conciliare le sue esigenze familiari e lavorative.

 

Successione – divisione ereditaria – assegnazione in natura dei beni ereditari – indivisibilità

Sentenza cassazione civile 29 novembre 2011 numero 25332.

La sentenza in esame offre un’occasione di riflessione che riguarda il tema, di grande interesse in materia di divisione ereditaria, concernente la composizione qualitativa delle quote da assegnare ai partecipanti alla comunione, le eventuali deroghe, nel rispetto del principio di proporzionalità quantitativa nella formazione delle porzione (un precedente di riferimento è rappresentato da Cass. 9 ottobre 1971 numero 2813, in Rep. Foro italiano 1971,846,11).

Si tratta in sostanza di stabilire se, ferma necessità del rispetto dell’omogeneità nel contesto della proporzionalità qualitativa, la divisione in natura debba avvenire non solo per categorie di beni, ma in relazione ad ogni singolo bene. In dottrina l’orientamento prevalente, sembra privilegiare la tesi che ritiene inammissibile l’estromissione dalla ripartizione del singolo bene chi di quel bene è contitolare.

La giurisprudenza tuttavia sembra orientata in senso contrario cioè a ritenere che nella divisione ereditaria non deve necessariamente sussistere nella formazione delle porzione, una necessaria omogeneità delle stesse, e, considerata ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, alcuni di essi possono essere attribuiti per intero a una quota, e altri per intero ad altra quota, salvo fare poi luogo a conguaglio, e questo per evitare un eccessivo frazionamento dei beni in comunione, ma facendo pur sempre salvo il diritto di ogni condividente nell’ambito della divisione di ottenere una porzione di valore proporzionalmente corrispondente alla massa da dividere. In tale quadro, quindi, si è affermato in giurisprudenza che può operarsi questo tipo di divisione facendosi applicazione dell’articolo 727 c.c., giusto il richiamo che ne fa l’articolo 718 c.c. Si afferma quindi il principio che, pur dovendosi considerare tendenzialmente inderogabile il principio della divisione in natura, può essere fatta eccezione laddove tale criterio risulti impossibile, come nel caso in cui vi sia un solo bene o nel caso in cui ci si trovi in presenza di una pluralità di beni non comodamente divisibili. In questo caso sarà possibile procedere alla divisione in natura nel modo che risulta più conveniente, avendo cura della necessità di evitare un deprezzamento dei cespiti e di attuare nella misura migliore e più concreta possibile la definitiva separazione degli interessi dei condividenti.

Nella fattispecie tuttavia la Corte si discosta in parte da tali principi (sino al punto da non considerare indivisibile un complesso aziendale) affermando che la deroga alla regola della divisione in natura affermata dall’articolo 718 c.c. è riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili mentre la indivisibilità non può riguardare blocchi di beni in quanto la formazione di blocchi di beni o di lotti ha scopo di rendere più agevole le operazioni divisorie e quindi è dettata da ragioni di opportunità e non da intrinseca infrazionabilità dei singoli beni. Conclude affermando che il diritto a conseguire in natura la sua quota di beni ereditari sarebbe soddisfatta proprio dalla formazione omogenea dei lotti.

 

 

 

commercio-elettronico-internet

E-commerce, vendita di telefono cellulare per via telematica, inadempienza

Tribunale, Trento, sez. penale, sentenza 05/05/2012

Con questa  pronuncia che affronta un problema sentito e ancora poco esplorato,  il Tribunale di Trento  si allinea alle prime  pronunce giurisprudenziali  in materia,  pervenendo alla conclusione che la messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito di e – commerce noto e serio, nella fattispecie (…), costituisca sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulleeffettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione diconsegnarli, risultando così configurato non un semplice inadempimento civile,ma il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen..

Gli artifizi e raggiri, secondo il Giudice, vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, tenuto conto della particolare modalità di questo tipo di compravendite che avvengono tramite internet, senza che le parti possano avere contatti diretti e senza che alle stesse siano conoscibili le rispettive esatte generalità e che sono caratterizzate dal fatto che il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato all’asta e sperare poi che il venditore glielo faccia pervenire.

Tale meccanismo di vendita pone l’acquirente in una particolare situazione di debolezza e di rischio e di questo approfittano truffatori, seriali o meno, che realizzano cospicui guadagni vendendo beni che in realtà non hanno alcuna intenzione di alienare e dei quali non hanno il più delle volte neppure l’effettiva disponibilità.

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

SEZIONE PENALE

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. Marco La

Ganga alla pubblica udienza del 27.04.12 ha pronunciato e pubblicato mediante

lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

Contro

S.F., nato (…), ivi residente in via (…)

difeso d’ufficio dall’Avv.to L.P. del Foro di Trento, con studio in Trento via (…)

Libero contumace

Imputato

del delitto di cui agli artt. 640 co. 1 c.p., 99 c.p. perché, con artifici e raggiri,

consistiti nell’indurre in errore, con i messaggi inviati e con i contatti telefonici, sulla

serietà della proposta di vendita e sull’effettiva disponibilità dell’oggetto, l’acquirente

M.S., che rispondeva all’annunci comparso sul sito web (…) concernente l’offerta di

un telefono cellulare) (…), si faceva versare dal M., per vendergli il bene comprese le

spese di spedizione, il prezzo di Euro 390,00,

mediante ricarica su carta P. n. (…)

intestata allo stesso S. (attivata con i propri documenti di identità), ricarica che M.

effettuava da Ufficio Postale di Trento in data (…), senza poi ricevere il cellulare, né

più riuscendo a mettersi in contatto telefonico con il S. ad utenza pure intestata allo

stesso, con ciò S. procurandosi l’ingiusto profitto di Euro 390,00 con pari danno per

M.S. Commesso in Trento il (…). Querela sporta da M.S. in data (…)

  1. recidivo infraquinquennale nel quale parte offesa è:

M.S., nato (…), residente a Trento loc. San (…)

Difesa: avv. L.P. soS. da C.P. d’ufficio: assoluzione con formula più ampia, in

subordine minimo pena, in subordine conversione pena detentiva in pena pecuniaria.

FATTO E DIRITTO

A seguito di querela sporta il (…) da M.S. e di citazione diretta da parte del PM, S.F.

veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale imputato come da epigrafe.

Assunte le prove ammesse, in esito al giudizio, ritiene questo giudice provata la

responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto. Emerge dalla querela,

dalle indagini e dalla istruttoria dibattimentale che M.S., nel mese di (…), sul sitoweb

denominato (…) si aggiudicava un’asta relativa alla vendita di un telefono cellulare

(…), dall’utente avente nickname “(…)”, (mentre quello del querelante era “(…)”),

posto in vendita ad Euro 390,00 comprensivo di spese di spedizione. I contatti con il

venditore avvenivano tramite lo stesso sito web (…) e nonché tramite le utenze (…)

fornite tramite posta elettronica dal venditore. Quest’ultimo comunicava

telefonicamente all’acquirente che il pagamento doveva avvenire tramite ricarica della

carta P. n. (…) intestata a S.F. In data (…) presso l’agenzia P.T. Trento 2 il M.

effettuava la ricarica di Euro 390,00 a favore della carta intestata a S.F.

Successivamente tramite telefono lo stesso M. informava del pagamento il venditore,

il quale confermava la ricezione della somma ricaricata, con promessa di invio del

cellulare acquistato. Nonostante ciò, M. non riceveva il telefono e, nonostante

numerosi tentativi di contattare il venditore, quest’ultimo si rendeva irreperibile.

All’odierna udienza, escusso come teste, M.S. confermava il contenuto della querela,

fornendo peraltro maggiori dettagli.

In particolare, il teste ha ricordato come egli diffidasse delvenditore per varie

incongruenze dei suoi comportamenti, tra i quali il rifiuto ad esser pagato tramite

carta di credito e una ostinata resistenza a fornire il proprio numero di cellulare per

avviare contatti telefonici. Solo le abbondanti rassicurazioni fornite dal venditore

convincevano alla fine il M. a procedere al pagamento, tramite ricarica postepay,

come preteso dal venditore. Questi poi sosteneva che il telefono era un regalo fattogli

dalla propria compagna, con la quale si era lasciato e pertanto si era deciso a vendere

il telefono e anche ulteriori beni quali televisore e computer.

I documenti in atti, estrapolati dal sito (…) e consistenti nei messaggi scambiati tra le

parti, confermano quanto dichiarato dal M.

Ecco infatti che la p.o. il (…) h. 12,24 invia il seguente messaggio al venditore:

“Gentile (…), hai ancora il scontrino del cellulare??? io lo prenderei solo che vorrei prima di tutto convincermi che questa nn e una truffa perché ho già perso dei soldi quindi spero chi mi capisci”

Risposta del venditore:

“Gentile (…), Si che ce l’ho ancora lo scontrino, stai tranquillo, guardati ho mandato l’offerta perché l’altro (…) mi a detto che suo figlio a sbagliato nel rilanciare”.

Ancora M.S.il (…) h. 12,51

Gentile (…) lasciami il tuo num. di cellulare se voi così ci mettiamo d’accordo … solo se vuoi… io devo andare … ciao ci se sente.

Il venditore di rimando alle ore 12,55 successive invia il proprio numero: “Gentile (…),

Ancora la p.o. il giorno dopo, (…) h. 11,16 scrive al venditore:

“Gentile (…) ciao senti io ci ò ripensato nn lo voglio più perche questa e una truffa mi hai chiamato

3 volte con 3 numeri diversi e poi con privato, io ero alla posta e volevo chiarire una

cosa ti ho chiamato 10 volte e nn hai risposto, quindi nascondi qualcosa già… mi disp.

già dal inizio sembra un casino … nn e chiaro nulla qua… io così ho perso 500

Euro …nn vorrei rifarlo … grazie cmq” La successiva risposta del venditore era

questa:

“Gentile (…) “Non nascondo niente ero a letto, se non lo vuoi basta dirlo”

Oltre questi messaggi vi sono stati scambi di conversazioni telefoniche tra le parti,

come attestato dai tabulati e come riferito da M.S.

Gli scambi di messaggi sopra riportati confermano quanto detto dalla p.o. ovvero che

  1. aveva iniziato da subito a diffidare del venditore, tanto che l’ultimo messaggio

registrato dimostra la volontàdel medesimo di abbandonare la trattativa.

Evidentemente sono state le successive persuasioni telefoniche del venditore a far

cambiare idea all’acquirente, come del resto riferito dal M.

Che il venditore si identifichi in S.F. non è dato dubitabile, avendo l’ufficiale di P.G.

che condusse le indagini, deponendo come teste, confermato quanto già emerge dagli

atti: il conto (…) su cui è confluito il pagamento risulta aperto dall’imputato pochi

mesi prima del fatto, con esibizione della propria carta di identità che veniva

trattenuta in copia dall’ufficio postale e di cui vi è ulteriore copia in atti. La P.G. si

faceva altresì trasmettere copia del cartellino foto – segnaletico compilato dall’ufficio

anagrafe di Livorno al momento del rilascio all’imputato della carta di identità e la

foto ivi presente corrisponde a quella del documento di identità esibito dalla persona

che ha attivato il conto (…). Tale documento, come attestato dall’ufficiale di P.G., non

risulta denunciato né come smarrito né come rubato. Inoltre l’utenza telefonica

utilizzata dal medesimo risulta anch’essa intestata a S.F. e pure di essa non v’è

denuncia di furto o smarrimento. Sintomatico appare del resto che costui nonabbia,

pur notiziato del procedimento, avanzato alcuna difesa né sul fatto né sulla propria

identificazione nel suo autore. L’ufficiale di P.G ha poi riferito che a carico del S. vi

sono procedimenti pendenti per fatti specifici.

È condivisibile orientamento giurisprudenziale che la messa in vendita di un bene per

via telematica attraverso un sito di e – commerce noto e serio, nella fattispecie (…),

costituisca sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle

effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di

consegnarli, risultando così configurato non un semplice inadempimento civile,ma il

reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen..

Gli artifizi e raggiri vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, tenuto

conto della particolare modalità di questo tipo di compravendite che avvengono

tramite internet, senza che le parti possano avere contatti diretti e senza che alle stesse

siano conoscibili le rispettive esatte generalità e che sono caratterizzate dal fatto che

il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato all’asta e

sperare poi che il venditore glielo faccia pervenire.

Tale meccanismo di vendita pone l’acquirente in unaparticolare situazione di

debolezza e di rischio e di questo approfittano truffatori, seriali o meno, che

realizzano cospicui guadagni vendendo beni che in realtà non hanno alcuna

intenzione di alienare e dei quali non hanno il più delle volte neppure l’effettiva

disponibilità.

Gli elementi da cui ricavare la sussistenza della frode – proprio per l’assenza di

contatti diretti e l’assenza di testimoni – si riducono a quelli ricavabili dai messaggi di

posta elettronica e dalle telefonate eventualmente intercorse tra le parti. Nel caso di

specie da tali emergenze e dalla condotta complessiva del S. è possibile riscontrare la

simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per

indurre in errore l’acquirente.

Depongono in tal senso le circostanze addotte dall’imputato (essendo l’acquirente,

come visto, inizialmente titubante) per convincere la vittima. Così il S. ha introdotto

una serie di avvenimenti atti a spiegare perché egli era intenzionato a disfarsi del

telefono (…), ovvero che si trattava di un regalo fattogli dalla fidanzata con la quale

aveva interrotto la relazione. Poi il S. chiamava la vittima con utenza telefonica che

compariva come “privato” e solo dietro laminaccia del M. di interrompere la

trattativa i decideva a fornire il proprio numero di telefono. Chiesto dal M. se era in

possesso dello scontrino del cellulare posto in vendita, S. lo rassicurava

affermandosene in possesso e aggiungendo alta motivazione destinata a convincere il

querelante, ovvero che altro acquirente interessato a quel telefono aveva “sbagliato

nel rilanciare l’offerta”. Emblematica appare l’ultima email inviata dal M. in cui

questi si dice risoluto a non concludere l’acquisto “perche questa e una truffa mi hai

chiamato 3 volte con 3 numeri diversi e poi con privato, io ero alla posta e volevo

chiarire una cosa ti ho chiamato 10 volte e nn hai risposto, quindi nascondi qualcosa

già… mi disp. già dal inizio sembra un casino … nn e chiaro nulla qua…”.

Dal contenuto del messaggio emergono varie condotte ambigue tenute dal S., delle

quali non vi è traccia scritta diretta perché attuate telefonicamente, ma di cui il

messaggio stesso fornisce credibile attestazione.

Pure prive di traccia ma logicamente deducibili, sono i successivi sforzi svolti dal S. –

evidentemente per telefono – finalizzati a far cambiare idea al M. e ad indurlo al

pagamento del telefono.

Ancor piùsintomatico dell’intento fraudolento che ha caratterizzato fin dall’inizio la

condotta dell’imputato appare la condotta tenuta dallo stesso dopo aver ricevuto e

incassato il pagamento dei 390,00 Euro. Infatti S. si è da allora eclissato nei confronti

della p.o., non rispondendo più alle telefonate e ai messaggi di posta elettronica,

nonostante i numerosi tentativi fatti in tal senso dal M. Da ultimo, va evidenziato

come dagli atti (ff. 15 e 16) emerga che l’imputato aveva posto contemporaneamente

in vendita altro telefono della stessa marca e tipologia, con l’unica differenza che

quello oggetto della trattativa con il M. era un (…) 4 e l’altro un (…).

Non è dato sapere come si sia conclusa la vendita di tale secondo telefono (anche se è

facile immaginarlo), tuttavia essa appare in logico contrasto con la pantomima

congegnata dal S. relativa al possesso dell’altro analogo telefono asseritamente

regalatogli dalla fidanzata.

Per le considerazioni svolte, l’imputato va ritenuto colpevole del reato ascrittogli.

Non si ravvisano elemento che possano consentire il riconoscimento di circostanze

attenuanti.

Valutati i parametri offerti dall’art. 133 c.p. e in particolare l’intensità del doloe

l’entità del danno, appare equa la pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di

multa.

Il grave precedente a carico dell’imputato osta alla concessione del beneficio della

sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p.,

Dichiara S.F. colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni uno di

reclusione ed Euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Trento il 27 aprile 2012.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2012.

 

 

 

 

 

L’invenzione del dipendente

In tema di rivendicazione del dipendente

 

Tribunale Bologna. Sentenza n. 2381/12

 

Come è noto le rivendicazioni costituiscono quella parte del brevetto che definisce e delimita l’ambito di protezione del brevetto oppure, detto in altri termini e a norma dell’art. 52 Codice della Proprietà Industriale, quella parte che “contribuisce a formarne l’oggetto”. Continue reading “L’invenzione del dipendente”

Conto corrente cointestato – donazione indiretta – configurabilità

Conto corrente cointestato – donazione indiretta – configurabilità

 

Tribunale di Mondovì 4 febbraio 2010, numero 40 (Giur. Merito n. 7/8 2010 pa 1782)

 

Questa non recentissima sentenza, la cui motivazione può essere letta nella apposita sezione (…….), ci offre l’occasione di soffermarci su un argomento di frequente ricorrenza e di fare il punto sull’orientamento della giurisprudenza. Continue reading “Conto corrente cointestato – donazione indiretta – configurabilità”

Furto in cassetta di sicurezza

FURTO IN CASSETTA DI SICUREZZA

Cassazione, sez. I, 4 giugno 2012, n. 8945

A proposito di un furto di oggetti depositati in una cassetta di sicurezza, la Suprema Corte, con la annotata sentenza, ha affermato che  generalmente si tratta di una circostanza di fatto che non è di comune dominio, stante la ovvia necessità di mantenere la riservatezza che orienta la scelta di questo servizio offerto dalle banche. Continue reading “Furto in cassetta di sicurezza”