Cassazione Civile n. 7970/2012
Non può essere considerato un infortunio sul lavoro (cd. infortunio in itinere), quello che si verifica mentre ci si reca in bicicletta al lavoro.
Secondo la Suprema Corte se è possibile ricorrere all’autobus per coprire il tragitto, il lavoratore può benissimo usare il mezzo pubblico che risulta anche più comodo. La decisione è della sezione lavoro che con sentenza in oggetto ha rigettato le richieste di una impiegata che era caduta con la bici nel tragitto casa-ufficio. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda diretta ad ottenere l’indennizzo da parte dell’Inail. La Corte d’appello ha riformato la pronuncia sul rilievo che la donna non aveva dimostrato la necessità di utilizzare il proprio mezzo di trasporto specie se si considera il fatto che il tragitto era coperto dal servizio di trasporto pubblico. La lavoratrice ricorreva in Cassazione sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare le sue condizioni di salute e familiari che rendevano consigliabile l’uso della bicicletta. Una tesi che non ha convinto i giudici di legittimità, che hanno così confermato la decisione della Corte territoriale sottolineandone la correttezza del percorso logico laddove si è evidenziato che “il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro era in pieno centro urbano e servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiavano su corsie preferenziali”. L’uso del mezzo pubblico, si legge in sentenza, avrebbe garantito oltretutto alla lavoratrice maggiore comodità e minore disagio nel conciliare le sue esigenze familiari e lavorative.