Anno: 2011

Lavoro, è possibile rinnovare il licenziamento

  Rinnovazione del licenziamento

Secondo la giurisprudenza dominante il licenziamento che presenti un vizio formale- procedurale, salvo rare eccezioni, è inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto, che quindi rimane giuridicamente in vita. Ciò comporta la possibilità per il datore di lavoro di rinnovare il licenziamento originariamente viziato, sulla base degli stessi motivi addotti in precedenza, rispettando però le prescritte formalità e modalità omesse nell’ intimazione del primo recesso. Ovviamente tale rinnovazione non potrà mai configurarsi come convalida volta a sanare con efficacia ex tunc i vizi che gravano il recesso già intimato, in quanto una simile previsione sarebbe contraria al principio generale sancito dall’art. 1423 cod. civ., il quale, rubricato “Inammissibilità della convalida”, prevede che «il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente». Più semplicemente, allora, la rinnovazione costituirà un atto diverso dal precedente: un nuovo licenziamento che, seppur dovuto ai medesimi motivi del primo recesso, non presenta né i vizi né l’efficacia di quest’ultimo, essendo perfetto dal punto di vista formale e decorrendo ex nunc dal momento in cui è portato a conoscenza del lavoratore (così Cass., 6 novembre 2006, n. 23641, in Dir. mercato lav., 2006, 622, e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Reggio Calabria, 26 aprile 2006, in Giur. merito, 2007, 2, 375). Si può dunque affermare che il successivo licenziamento basato sugli stessi motivi posti a fondamento del precedente ha, rispetto a quest’ultimo, una propria autonomia sia strutturale, non risolvendosi in un richiamo per relationem, sia funzionale, non essendo diretto a dare al precedente recesso un’efficacia ex tunc (R. TRIVELLINI, Rinnovazione del licenziamento e “rilicenziamento”, in Dir. e prat. lav., 2004, 2610). Vi è però un elemento, pur sempre inerente ai presupposti formali del licenziamento, che, per la sua natura irreversibile, non può essere rinnovato, e la cui mancanza in occasione del primo recesso determina automaticamente, oltre all’invalidità di questo, anche quella del successivo: si tratta della tempestività della contestazione dell’addebito, ovviamente in ipotesi di licenziamento di natura disciplinare. È intuitivo, infatti, che una contestazione non tempestiva in relazione al primo recesso, per l’ovvia difficoltà di ricordare fatti assai risalenti nel tempo, impedisca il pieno e corretto esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, e che, essendo il secondo recesso cronologicamente successivo al primo, la rinnovata contestazione disciplinare non potrà che porsi ad una maggiore distanza temporale dai fatti contestati, essere intempestiva e viziare il nuovo licenziamento. Da ultimo, resta da considerare che pare ormai superato quell’orientamento giurisprudenziale, peraltro minoritario, secondo il quale la rinnovazione di un licenziamento viziato sotto il profilo formale sarebbe possibile soltanto in caso di avvenuta ricostituzione del rapporto di lavoro, conseguente alla revoca del precedente provvedimento (C. App. Roma, 28 maggio 2001, in Nuovo dir., 2001, 1004) o ad una pronuncia di invalidità da parte del giudice (Pret. Roma, 19 novembre 1997, in Giur. lav. Lazio, 1998, 198), in quanto il licenziamento reiterato prima di tale momento sarebbe nullo per inesistenza dell’oggetto. È invece pacifico che la rinnovazione del recesso in base agli stessi motivi sostanziali, ma con le dovute formalità, sia possibile anche se la questione della validità del primo recesso sia ancora sub iudice, giacché non è la persistenza di fatto del rapporto, bensì la sua esistenza giuridica a costituire il presupposto indispensabile per l’ intimazione di un secondo licenziamento. Naturalmente, se la rinnovazione interviene quando il primo recesso è ancora sub iudice, essa vale ad interrompere con efficacia ex nunc il rapporto che si verrebbe eventualmente a ricostituire per effetto della sentenza che rilevi l’invalidità, nonché a limitare i danni dovuti alle sole retribuzioni maturate tra il primo ed il secondo licenziamento.

 

Concorrenza sleale del dipendente e licenziamento

Corte di Cass. sentenza n. 18169 depositata il 10 agosto 2009

La Suprema Corte  è pervenuta alla conclusione che se un   dipendente fa concorrenza sleale in danno dell’azienda presso cui lavora, quest’ultima può licenziarlo senza la necessità del consueto preavviso. Secondo la ricostruzione fatta dagli ermellini, il lavoratore dopo il licenziamento aveva proposto ricorso al Tribunale di Udine sostenendo che il licenziamento era illegittimo perchè il datore di lavoro non gli aveva mandato il preavviso. Il lavoratore era risultato soccombente e aveva quindi proposto ricorso alla Corte d’Appello di Trieste che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del lavoratore, spiegando che dovevano ritenersi provati i fatti gravi a fondamento del licenziamento, per violazione dell’obbligo di fedeltà sancito sia dall’articolo 2015 del codice civile: il   dipendente  aveva svelato notizie sia tecniche che contabili sulle confezioni per alimenti  ad un diretto concorrente. “Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide – hanno affermato gli Ermellini – i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purchè siano osservate le garanzie previste dall’art.7, commi 2 e 3 della legge n. 300/1970”. Inoltre, visto che l’attuale ricorrente ha violato “un obbligo fondamentale, quale quello sancito dall’art.2105 cod. civ., poteva prescindersi dall’avvenuta affissione, o meno, del codice disciplinare, la sentenza impugnata ha pertanto applicato correttamente nella fattispecie i principi testè richiamati”.

Responsabilità da prodotto e onere della prova

I danni da responsabilità civile per prodotto difettoso sono in aumento per le aziende europee ed extraeuropee. In particolare in Italia è notevolmente aumentato il numero delle azioni di richiamo di prodotti difettosi dal mercato e delle sentenze a sfavore dei produttori, anche per effetto della entrata in vigore del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 2 del 6 settembre 2005) che ha agevolato l’azione dei consumatori contro i produttori.

Alcuni casi recenti hanno evidenziato come una scorretta gestione di tali rischi possa risultare dannosa per l’azienda, sia in termini di danni economici diretti, relativi a costi d’intervento e richieste di risarcimento, sia in termini di danni indiretti quali il pregiudizio dell’immagine aziendale.

In un’ ottica di prevenzione dei rischi derivanti da prodotto difettoso gioverà segnalare i più recenti casi giurisprudenziali.

Casistica giurisprudenziale nazionale. Responsabilità da prodotto e onere della prova

Tribunale di Pontedera del 28/02/2011

 Questa pronuncia si segnala perché ha delineato in modo puntuale le regole in tema di ripartizione dell’onere probatorio, tra il consumatore e il produttore, nel caso in cui il primo lamenti un danno cagionatogli dal bene acquistato. Il caso è quello di un motociclista rimasto gravemente ustionato a seguito all’esplosione del serbatoio del proprio scooter in occasione di un sinistro stradale. Il motociclista sosteneva che l’intrinseca insicurezza e difettosità del prodotto (nella fattispecie il serbatoio) sarebbe stata l’unica causa dell’incidente e diretta conseguenza di un difetto di progettazione del medesimo. La casa produttrice convenuta, dal canto suo, nel tentativo di offrire la prova liberatoria contestava essenzialmente la condotta del conducente al momento del sinistro, indicandola quale causa esclusiva dell’evento dannoso occorso. Il giudice pisano in conformità alle recenti pronunce dei Tribunali nazionali in tema di product liability ha disposto che “…Quando il danneggiato ha dato prova dell’insicurezza del prodotto, si presume iuris tantum la responsabilità del produttore e spetta a quest’ultimo la prova della scorrettezza o dell’anomalia del comportamento del consumatore nell’utilizzazione del prodotto al fine di escludere il carattere originario del difetto”. Pertanto, non avendo il produttore fornito adeguata prova liberatoria, dimostrando l’anomalia del comportamento del consumatore, è stato condannato al risarcimento dei danni subìti dal motociclista.

Imposta di successione, immobili trasferiti entro gli ultimi sei mesi di vita del de cuius

Corte di Cassazione, sent. 12169 del 26 maggio 2009

Con   la sentenza  che si annota, la Corte di cassazione, intervenendo su una problematica sorta in tema di successione mortis causa circa il trattamento fiscale dei beni immobili alienati durante gli ultimi sei mesi di vita del de cuius, accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che deve considerarsi compreso nell’attivo ereditario il valore dei beni o dei diritti trasferiti a terzi, a titolo oneroso, nel semestre anteriore alla morte del dante causa, e non già il corrispettivo pattuito o ricavato dal relativo negozio traslativo.

Con contestuale atto di cessione e vitalizio una contribuente aveva ceduto a due nipoti, in parti uguali pro indiviso, la nuda proprietà di determinati immobili, riservandosi l’usufrutto sugli stessi vita natural durante, mentre le acquirenti, a fronte di detta cessione, si obbligavano a corrispondere alla venditrice una rendita annua, oltre che a provvedere, vita natural durante, alla sua assistenza morale e materiale.

Alla morte di quest’ultima, il legatario presentava dichiarazione di successione esponendovi, tra l’altro, le vendite effettuate dal de cuius negli ultimi sei mesi di vita, le quali coincidevano esattamente con il valore dei beni oggetto dell’atto di cessione e vitalizio.

Successivamente l’ufficio finanziario constatava nell’esame della dichiarazione di successione la mancata tassazione del valore delle vendite effettuate negli ultimi sei mesi di vita del defunto, notificando alle acquirenti apposito avviso di liquidazione in cui veniva ripresa a tassazione l’omissione di detti cespiti.

Ricorrevano le contribuenti davanti la competente Commissione tributaria provinciale, contestando l’atto impositivo sotto vari profili di illegittimità e, in particolare, la violazione dell’articolo 10 del Dlgs 346/1990, in quanto l’atto impositivo, non solo realizzava un’inammissibile e illegittima duplicazione di imposta ma collideva anche con principi di rango costituzionale

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di cassazione, confermando le conclusioni dei giudizi di merito, ha riienuto infondato il ricorso, argomentando sul piano normativo che l’articolo 10 del Dlgs 346/1990, relativo ai beni alienati negli ultimi sei mesi di vita del de cuius (nel testo vigente ratione temporis, in quanto abrogato dall’articolo 69, comma 1, lett. d), della legge 342/200), disponeva espressamente:

  1. a) che si considerano compresi nell’attivo ereditario i beni e i diritti soggetti a imposta alienati a titolo oneroso dal defunto nell’ultimo semestre di vita (primo comma)
  2. b) che dal valore dei detti beni e diritti, determinato secondo le disposizioni degli articoli 14 e seguenti del Dlgs 346, si deduce, tra l’altro, l’ammontare delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell’alienazione, a condizione che siano indicati nella dichiarazione della successione (terzo comma, lettera a).

Ma, secondo la Corte di cassazione, logica e tenore letterale di tale previsione – che valorizza soltanto i beni e i diritti “alienati” e non i corrispettivi, mai comunque i “corrispettivi effettivamente percepiti” – fanno ritenere infondata la tesi delle ricorrenti esposta nel rilievo, in considerazione che con disposizione specifica in tema di imposta sulle successioni, l’articolo 14 del Dlgs 346/1990 prescrive, alla lettera a), di tener conto a tal fine sempre e soltanto del “valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione” dei beni. Tale trama argomentativa, del resto, si pone anche in sintonia con il tributo di registro, ove il legislatore ha attribuito rilievo preponderante al “valore venale dei beni e dei crediti” (cfr articolo 51 del Dpr 131/1986), mentre il “corrispettivo” assume rilevo marginale (vedi articolo 72 del Dpr 131/1986).