” La costituzione del trust ha unicamente determinato l’effetto di segregazione patrimoniale venuta meno con la declaratoria di nullità, pronuncia che si ritiene non abbia inciso sulla titolarità del bene rimasta sempre in capo al disponente”
Testo del provvedimento
Tribunale di Monza Sezione III civile, ordinanza 17 Gennaio 2017
Il G. E.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23.11.2016;
letta la memoria depositata dal creditore procedente nel termine concesso dal giudice fino al 15.12.2016;
osservato sul punto che:
- Il trust trascritto in data 12.7.2010 – con il quale il sig. …………………. aveva conferito il bene immobile gravato da ipoteca volontaria in favore di credito ………al “trust Nicholas” di cui lui stesso era settlor, trustee e beneficiario – non è opponibile al creditore procedente in quanto lo stesso è stato trascritto successivamente all’iscrizione dell’ipoteca volontaria costituita in favore della Banca.
- La sentenza del Tribunale di Monza, con la quale è stata dichiarata la nullità del trust e condannato il sig. …..ad opere di demolizione interessanti l’immobile staggito, così come la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, non risultano ad oggi ancora trascritte con l’effetto che le stesse non sono in ogni caso opponibili al creditore procedente;
- quand’anche dette sentenze venissero trascritte nelle more della vendita dell’immobile pignorato, si osserva che la nullità del trust non travolgerebbe l’atto di disposizione con il quale il Sig……ha trasferito la proprietà del bene pignorato alla società Immobiliare …….(attuale proprietaria dell’immobile ipotecato e debitrice esecutata in quanto inadempiente al pagamento delle rate del mutuo che si è accollata), visto che la titolarità dell’immobile è sempre rimasta in capo al…….e che la costituzione del trust ha unicamente determinato l’effetto di segregazione patrimoniale venuta meno con la declaratoria di nullità, pronuncia che si ritiene non abbia inciso sulla titolarità del bene rimasta sempre in capo al sig……… ;
- quanto agli obblighi di facere contenuti nelle anzidette sentenze, si osserva che fintante che detti provvedimenti non verranno trascritti non se ne potrà tenere conto ai fini della determinazione del prezzo di vendita dell’immobile, ciononostante appare opportuno quantificare in perizia i costi e le spese delle opere di cui alle sentenze richiamate al solo fine di dame pubblicità agli eventuali aggiudicatari, di modo che gli stessi siano edotti dell’eventualità che, qualora dovesse nelle more intervenire la trascrizione dei provvedimenti giudiziali, resteranno a carico loro gli oneri relativi agli obblighi di facere.
- Rilevato che il consulente tecnico nominato dal Tribunale nella propria perizia ha applicato una generica decurtazione di € 55.000,00 sul valore di vendita dell’immobile in riferimento alle sentenze emesse dal Tribunale di Monza, (N…….) e dalla Corte d’Appello di Milano (N………) ;
- il Giudice dell’esecuzione ritenuto di poter procedere alla vendita dell’immobile oggetto della procedura esecutiva indicata in epigrafe
fissa
l’udienza ex art. 569 c.p.c. in data 15/03/2017 ore 9:30 per procedere alla delega delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.
dispone
che il perito depositi entro 15/02/2017 , inviandone copia ai sensi dell’art. 173 bis disp. att. c.c. ai creditori ed al debitore, la perizia con la quantificazione degli oneri e delle spese necessari per dare adempimento agli obbligi di facere di cui alle sentenze pronunciate in favore dei sig……….. senza decurtare detto importo dal prezzo di vendita dell’immobile pignorato. L
Monza, 17/01/2017 II Giudice
Dott. ssa Julie Martini